La rottamazione-bis “riapre” agli esclusi dalla vecchia procedura

Non sono stato ammesso alla prima rottamazione dei carichi iscritti a ruolo perché non ero riuscita a pagare una rata del piano di dilazione richiesto e ottenuto nel 2016 a fronte di alcune cartelle di pagamento. Mi pare però che con la nuova versione posso forse essere riammessa. E’ vero?

In effetti l’art. 6 del D.L. n. 193/2016, che ha introdotto la precedente versione del provvedimento, richiedeva per l’ammissione alla procedura il regolare pagamento delle rate da dilazione dei ruoli in scadenza da ottobre a dicembre 2016.

Pertanto, più di qualche contribuente moroso è stato escluso dal beneficio, complice tuttavia anche una lettura forse eccessivamente restrittiva di Equitalia che ha infatti dato “l’altolà” a tutti coloro che non avevano fatto fronte ai pagamenti di rate scadute addirittura prima del mese di ottobre 2016, sebbene la norma in commento (comma 8) letteralmente facesse riferimento ai soli versamenti “con scadenza dal 1° ottobre al 31/12/2016”.

Ora, con la nuova versione questi soggetti possono ri-presentare l’istanza di adesione entro il 15 maggio 2018: il vantaggio è sempre quello – lo ricordiamo – di vedersi “abbonati” sostanzialmente sanzioni e interessi di mora chiudendo la partita con il solo pagamento degli importi “in sorte capitale”, ove dovuti.

A tal fine, il contribuente dovrà innanzitutto regolarizzare i versamenti omessi (stavolta) entro il 31 luglio 2018 pagando in unica soluzione quanto l’Agenzia delle Entrate-Riscossione gli comunicherà entro il 30 giugno 2018; in seguito, esattamente entro la fine di settembre 2018, riceverà una seconda comunicazione contenente le somme da versare per la definizione agevolata e le relative scadenze.

E infatti l’art. 1, D.L. n. 148/2017 (che reca le disposizioni della rottamazione “bis”) con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016 ammette all’agevolazione chi non ha presentato la domanda per la precedente rottamazione, ma anche coloro che ne erano stati esclusi perché non in regola con il pagamento di vecchie rate riferibili a dilazioni in corso al 24 ottobre 2016.

Per costoro, quindi, più che di una nuova rottamazione si dovrebbe parlare in realtà di una ri-apertura straordinaria della vecchia, di cui allora a questo punto – almeno in parecchi casi – conviene approfittare senza eccessive esitazioni.

(stefano civitareale)

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