L’elenco aggiornato degli autocarri…
[… che sono ancora in corsa per il super-ammortamento]
Sono titolare di farmacia e sono in procinto di acquistare un nuovo veicolo da intestare all’attività. Ma è vero che per gli autocarri vale ancora il c.d. “super-ammortamento”?
La Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 29, L. 205/2017) ha prorogato anche per l’anno in corso – e ne abbiamo dato notizia più volte – il c.d. “super-ammortamento” [introdotto dalla Legge di Bilancio 2016: l. 208/2015].
In particolare, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1º gennaio al 31 dicembre 2018 – ovvero entro il 30 giugno 2019, ma a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento della spesa – il costo di acquisto del bene, al netto dell’iva detratta, viene “figurativamente” maggiorato ai fini dell’ammortamento del 30% e quindi non più del 40% come invece era in vigore fino al 31 dicembre 2017.
Tuttavia la versione 2018 contiene un’altra novità: esclude radicalmente tutti i veicoli di cui all’art. 164, comma 1, del T.U.I.R. [in sostanza: autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori] e quindi sia se destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa – come, ad esempio, le vetture dell’autonoleggiatore – e sia anche, evidentemente e a maggior ragione, quando siano utilizzati “semplicemente” per fini aziendali, come è il caso proprio dei veicoli intestati a una farmacia.
Conseguentemente, come del resto ha riconosciuto la stessa Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata, i veicoli non ricompresi nel richiamato art. 164 T.U.I.R. (come ad esempio le biciclette “ a pedalata assistita”: v. al riguardo Sediva News del 05/10/2016) e quelli immatricolati come autocarri – che secondo l’art. 54, comma 1, lett. d) del Codice della Strada, sono i “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse” – continuano ad essere ammessi al beneficio fiscale del super-ammortamento anche per il 2018.
Ricordiamo che l’agevolazione spetta per l’acquisto tradizionale, anche con pagamento rateale, o per la sottoscrizione di un contratto di leasing, mentre è preclusa per l’acquisizione del veicolo con la formula tanto in voga del noleggio a lungo termine, perché non consente il passaggio di proprietà del veicolo.
Come sappiamo, questi veicoli permettono l’integrale detraibilità dell’iva e deducibilità sia del costo d’acquisto (con l’ammortamento in cinque anni) che delle spese di gestione, ma devono rispettare il criterio generale dell’inerenza – o se si preferisce della compatibilità/afferenza – dell’acquisto del bene stesso all’attività di impresa.
Stiamo parlando, perciò, dei veicoli considerati dal Codice della Strada come “autocarri” perché immatricolati come tali.
Ma a questo proposito non dobbiamo dimenticarci quanto stabilito dall’art. 35, comma 11, del D.L. 223/2006 e dal relativo provvedimento di attuazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 06/12/2006) e cioè che – a prescindere dalla categoria di omologazione secondo le norme del Codice della Strada – non possono fiscalmente essere ritenuti “autocarri” i veicoli per i quali ricorrano tutte e tre le seguenti condizioni rilevabili dal libretto di circolazione:
- codice di carrozzeria “F0”
- quattro o più posti;
- rapporto tra la potenza del motore (Pt) espressa in Kw e la portata (P) del veicolo ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T) espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180.
Tali veicoli, pur essendo immatricolati come “autocarri”, sono pertanto – ecco il punto – fiscalmente considerati (normali) “autovetture” e non potranno per ciò stesso godere della deduzione/detrazione sine limine delle relative spese, valendo di contro per loro tutti i limiti in discorso posti dal richiamato art. 164 T.U.I.R.
Chiunque abbia un minimo di conoscenza di questo argomento sa bene che l’elemento che fa la differenza tra – si passi l’espressione – un “autocarro fiscale” e un “autocarro non fiscale” è in particolare l’ultima delle tre condizioni ora richiamate, e cioè il rapporto potenza/portata che deve essere inferiore al limite di 180, cosicché in tal caso il nostro SUV/fuoristrada potrà generalmente usufruire della deducibilità/detraibilità illimitata (anche se, attenzione, resta sempre il problema dell’inerenza, di cui diremo meglio tra un momento).
Comunque, non sono per la verità molti i veicoli attualmente presenti sul mercato immatricolabili come “autocarri” e riconosciuti come tali anche dal Fisco, ma per soddisfare le richieste che ci pervengono sempre più numerose possiamo elencare almeno i più interessanti:
- Range Rover Evoque 2.0 TD4 150 CV;
- Nissan Qashqai 1.5 dCi 110 CV e 1.6 dCi 131 CV;
- Kia Sportage
- Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 150 CV;
- Renault Kadjar dCi 8 V 110 CV;
- Volvo XC60 D4 AWD 190 CV;
- Nissan X Trail 1.6 dCi 131 CV e 2.0 dCi 177 CV;
- Audi Q3 2.0 TDI 120 CV;
- Toyota RAV 4 2.5 Hybrid 2WD e 2.0 D-4D 2WD;
- Audi A4 Avant 2.0 TDI 122 CV;
- Ford Mondeo SW TDI 150 CV;
- Ford SMAX TDI 150 CV.
E veniamo finalmente al problema dell’inerenza.
In linea di principio l’acquisto dell’“autocarro” della nostra farmacia può senz’altro configurarsi inerente/afferente all’esercizio dell’attività dato che per la natura di quest’ultima ben può presentarsi l’esigenza del trasporto di colli di merce di un certo ingombro.
Sarebbe peraltro difficile riconoscere (e dimostrare) che un mezzo del genere possa essere destinato esclusivamente alla farmacia e dunque consentire la deducibilità/detraibilità delle relative spese ai fini delle II.DD./IVA: basti considerare, per concludere per la sua perfetta idoneità all’uso anche privato, la presenza di quattro o più posti e il codice di carrozzeria “F0” – furgone con cabina integrata nella carrozzeria.
Insomma, pur se il nostro “autocarro” potrebbe godere in astratto della deducibilità/detraibilità illimitata delle relative spese ai fini delle II.DD./Iva, bisogna sempre fare i conti con il detto e ridetto principio di inerenza e pertanto ammetterne (anche prudenzialmente) un impiego promiscuo – in parte privato e in parte aziendale – con la conseguente riduzione della deducibilità/detraibilità in proporzione all’intensità dell’uso privato extra-aziendale [che in ogni caso non potrebbe esprimersi percentualmente in misura inferiore al “salomonico” 50%, vista l’obiettiva difficoltà – per la natura stessa del bene – di determinare percentuali inferiori ragionevolmente opponibili nell’ipotesi di verifiche fiscali].
In conclusione, proprio per la delicatezza e anche la tortuosità di questo argomento, è forse opportuno che la scelta di acquistare un autocarro – anche (o soprattutto) in vista proprio dell’agevolazione fiscale del “super-ammortamento” – vada attentamente meditata tenendo naturalmente anche conto di tutte queste considerazioni e se del caso riparlarne, per la decisione finale, con il nostro Studio.
(roberto santori)