Dal 1° luglio 2018 stop agli stipendi in contanti

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro potranno corrispondere salari e stipendi ai loro collaboratori solo in forma tracciabile. In altre parole, non è più ammesso il contante. Inoltre, la firma apposta sulla busta paga dal dipendente non costituirà più la prova di quietanza della retribuzione visto che la tracciabilità del pagamento ne costituisce la prova. Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale, attraverso: bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore; altri strumenti per i pagamenti elettronici; pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento; tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni. Il divieto di utilizzare in contanti è valido per tutti i rapporto di lavoro subordinato: rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato; contratti a tempo pieno e part-time; contratti di apprendistato; soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati; contratti a chiamata, job sharing e tutte le altre forme di lavoro flessibile. Per il datore di lavoro che viola le norme in materia di tracciabilità degli stipendi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra 1.000 e 1.500 euro. Le sanzioni verranno comminate ai trasgressori soltanto per le violazioni avvenute successivamente al 180° giorno dall’entrata in vigore della nuova disciplina.

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