Il farmacista, “partita iva” in altri esercizi, non può partecipare a società titolari di farmacia

Sono una farmacista che lavora come libera professionista con partita iva collaborando con diverse farmacie della città.
La mia famiglia ha una farmacia in un’altra regione costituita in SNC.
Posso entrare in società anch’io attraverso la donazione di una quota di una SNC, e continuare ad esercitare la libera professione con partita iva? O esiste proprio per questo una incompatibilità?

Il parere del Consiglio di Stato (Commissione Speciale) pubblicato il 3 gennaio, che non doveva affrontare la quantità infinita di questioni derivanti dalla l. 124/2017, ma solo rispondere ai quesiti espressamente formulati dal Ministero della Salute che riguardavano soltanto alcune di tali questioni, lascia evidentemente irrisolti parecchi interrogativi e inoltre ha fornito purtroppo un buon numero di risposte non affatto o non del tutto condivisibili. Questa, beninteso, è l’opinione di chi scrive [espressa approfonditamente nella Sediva News del 11.01.2018: “Delude il parere del CdS risposte che non convincono, incertezze che persistono”], come degli altri Autori che si occupano della materia, ma anche dell’Ufficio Studi del C.N. Notariato che in data 22.01.2018 ha infatti reso una nota di risposta [discostandosi appunto dalle tesi dal CdS] a un quesito sulla possibilità di acquisire la qualità di socio per un avvocato che svolga attività di lavoro, “ancorché quale libero professionista”. In particolare, per quel che può interessarLe, il parere del Consiglio di Stato ha affermato che tutte le figure di incompatibilità previste nell’art. 7 e nel comma 1 lett. b) e c) dell’art. 8 della l. 362/91 sono pienamente e integralmente sopravvissute [per giunta, con gli “interessi”…] alla Legge Concorrenza e devono dunque ritenersi estese sia ai soci farmacisti che ai soci non farmacisti, e quindi, tanto per farLe qualche esempio, si può partecipare a una qualunque società titolare di farmacia – anche in una veste semplicemente “capitalistica” – soltanto se si è massaie disoccupate, o pensionati che leggono il giornale sulle panchine, o studenti che fanno solo gli studenti, o nullafacenti in genere. Naturalmente c’è un po’  di sarcasmo, ma il vero è che dal documento del CdS si ricava con facilità che è incompatibile con lo status di socio – pur quando, giova ribadirlo, si tratti di un mero “capitalista” – anche qualsiasi attività lavorativa, sia nel pubblico che nel privato,  di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, purché in tale secondo caso non si risolva in un’attività sporadica, occasionale o simile; mentre, quanto al titolare di farmacia, al gestore provvisorio, al direttore e al collaboratore [di una farmacia diversa da quella o quelle partecipate], l’incompatibilità è sancita in termini assoluti e senza perciò distinguere tra un contenuto e l’altro dell’attività concretamente svolta, con maggiore o minore ampiezza, in una o più di questi quattro diversi ruoli professionali. Allora, per concludere, ove pure la Sua posizione – di persona che svolge prestazioni di lavoro professionale “a partita iva” – possa/debba in astratto considerarsi, come personalmente crediamo, compatibile con la veste di socio [ma per il CdS non sarebbe così, per quanto si è appena precisato in ordine a qualsiasi attività lavorativa nel pubblico o nel privato], l’incompatibilità a Suo carico in tale specifica evenienza scatterebbe egualmente (e questo è anche il nostro avviso), perché la Sua veste di farmacista collaboratore in una o più farmacie diverse da quella “di famiglia” sarebbe incompatibile tout court. Per ora, le cose stanno così.

(gustavo bacigalupo)

CORRELATI