L’assegnazione dell’autovettura privata (del titolare) all’impresa individuale

Mi riferisco a una Vs. nota recente relativa alla deducibilità delle spese sostenute per l’utilizzo dell’auto privata di un amministratore e Vi chiedo se anche come ditta individuale posso scaricare tali spese, non avendo l’auto aziendale.Chiedo inoltre se la documentazione è la stessa.

Il titolare dell’impresa individuale che detenga la vettura come “privato” – non avendola quindi intestata, all’atto dell’acquisto, alla farmacia/impresa – non può per intuibili motivi, a differenza dell’amministratore di società, chiedere [all’impresa? altrimenti, a chi?] un rimborso per l’utilizzo per finalità aziendali del mezzo, senza creare evidentemente un’insopprimibile “confusione” tra le due parti del rapporto (titolare dell’impresa-rimborsante e titolare dell’impresa-rimborsato) che sono, è ovvio, la stessa persona. Lei può tuttavia decidere di assegnare la vettura alla farmacia/impresa “trasformandola”, diciamo, da mezzo privato a mezzo aziendale, così da poter beneficiare della deducibilità/detraibilità dei relativi costi e/o spese nelle misure previste dalla vigente normativa. E infatti – secondo l’art. 65, comma 3-bis del T.U.I.R. “(p)er i beni strumentali dell’impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore [e l’autovettura è certamente un bene strumentale materiale per l’esercizio dell’attività: n.d.r.] è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all’impresa nell’inventario di cui all’articolo 2217 del codice civile, ovvero, per le imprese di cui all’articolo 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall’esercizio in corso alla data dell’iscrizione”. Ai sensi inoltre dell’art. 4 del D.P.R. 689/74,“(i) beni immobili e i beni iscritti in pubblici registri [e quindi autoveicoli e motoveicoli: n.d.r.] sono valutati singolarmente in base al costo, assumendo come tale il valore definitivamente accertato ai fini delle imposte di registro o di successione o, in mancanza, il prezzo indicato nell’atto di acquisto, maggiorati degli oneri accessori di diretta imputazione. In definitiva, il mezzo dovrà essere iscritto nel bilancio/inventario dell’impresa – o nel registro dei beni ammortizzabili se l’esercizio è in contabilità semplificata – al costo di acquisto desumibile dalla fattura originaria comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione ed eventualmente maggiorato – sempre ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 689/74 – delle spese incrementative nella misura del 3 per cento per ciascun anno o frazione d’anno superiore a sei mesi, ovvero nella maggior misura risultante dalla relativa documentazione. Dall’esercizio in corso alla data di iscrizione decorre, come abbiamo visto, il processo di ammortamento anche ai fini fiscali del veicolo. Infine, all’atto di assegnazione – che in qualche modo deve necessariamente essere formalizzato in un documento scritto – va attribuita ai fini fiscali la data certa con uno dei mezzi peraltro ben conosciuti e cioé: con “autospedizione”: con tale modalità, se non si vuole ricorrere alla PEC [senz’altro più agevole] e/o affidarsi alla tradizionale posta cartacea, bisogna aver cura – per evitare facili contestazioni – di confezionare un plico raccomandato in modo tale che sul di esso venga apposto il codice a barre da cui si possa risalire alla data di effettiva spedizione (se del caso, anche ricorrendo al servizio internet offerto da Poste Italiane “Dove Quando”); o con “apposizione della c.d. marca temporale” sui documenti informatici: questo sistema si basa invece su un procedimento informatico regolamentato dalla legge, che permette di attribuire a un oggetto digitale o documento informatico una data ed un orario in modo certo e opponibile a terzi; la marca temporale può essere anche associata alla firma digitale. In pratica ci pare quindi di aver indicato anche la documentazione necessaria.

(franco lucidi)

 

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