Le visite fiscali al lavoratore assente per malattia

Scrivo perché un mio commesso (con cui ho avuto un diverbio per le modifiche di orario che ho imposto) trascina da mesi lo stato di malattia, presentando di mese in mese un “regolare” certificato medico di uno specialista in malattie nervose. In tutta onestà penso che stia millantando un esaurimento nervoso.Leggendo la vs. news del 24/5/2018, mi chiedo come abbia fatto quel mio collega che vi ha scritto a sapere che il medico fiscale si è recato presso la casa del dipendente, non trovandolo per ben due volte! Da quello che mi riferisce il consulente del lavoro sembra infatti che la farmacia, come datrice di lavoro, possa in pratica stare soltanto alla finestra e vedere cosa succede, perché le norme sulla privacy impedirebbero nella realtà di andare oltre. Ovviamente a me piacerebbe “smascherare” il commesso perché è infedele nei miei confronti ma se ci pensiamo anche nei confronti dello Stato.

 

Con l’entrata in vigore, nel gennaio 2018, del D.M. 17/2016 [c.d. Decreto Madia], è stato introdotto il nuovo regolamento delle visite fiscali sia per i dipendenti pubblici che per quelli in regime privato, con l’istituzione del nuovo Polo Unico Inps e con l’introduzione della possibilità che la verifica della reperibilità del lavoratore sia attivata fin “dal primo giorno, se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, a ridosso di festività, domenica o giorni di riposo, visite fiscali ripetute e nuove cause di esclusione”. Oltre all’Inps, anche il datore di lavoro ha però diritto di richiedere l’attivazione del servizio di controllo medico fiscale nei confronti dei suoi dipendenti mediante i servizi online dell’Inps che gli consentono appunto di richiedere la visita fiscale. Al termine della procedura di richiesta, il sistema rilascia il numero di protocollo attraverso il quale il richiedente può conoscere – in qualsiasi momento e in tempo reale – lo stato di avanzamento del controllo fino all’esito finale dell’accertamento.Il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia (comprese le domeniche e i giorni festivi) nelle “fasce di reperibilità” giornaliere dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, proprio per consentire il controllo dello stato di malattia.
Se il lavoratore risulta assente alla visita di controllo domiciliare, il medico (DM 15 luglio 1986): a) rilascia un avviso recante l’invito al lavoratore a presentarsi il giorno successivo (non festivo) alla visita di controllo ambulatoriale, salvo che egli non riprenda l’attività lavorativa; b) comunica al tempo stesso l’assenza del lavoratore all’INPS che, a propria volta, avvisa il datore di lavoro.
Se poi il lavoratore non si reca alla visita ambulatoriale, l’INPS ne dà comunicazione al datore di lavoro e invita il lavoratore a fornire le sue giustificazioni entro 10 giorni. In caso di assenza ingiustificata, il lavoratore incorre nella perdita del trattamento [art. 5, c. 14, DL 463/83 conv. in L. 638/83; C.Cost. 26 gennaio 1988 n. 78], ovvero – Cass. 24 luglio 2000 n. 9709 – “l’assenza ingiustificata del lavoratore comporta la perdita del trattamento di malattia (indipendentemente dall’esistenza di un accertato stato di malattia)”. Sotto il profilo disciplinare, inoltre, l’assenza del lavoratore durante le fasce orarie di reperibilità configura un’inadempienza sia verso l’INPS [come il quesito giustamente sottolinea], sia naturalmente nei confronti del datore di lavoro, che ha certo tutto l’interesse a ricevere con regolarità la prestazione lavorativa e quindi anche a controllare l’effettiva sussistenza della causa che impedisce la prestazione (Cass. 21 maggio 1998 n. 5090). Il lavoratore può infine essere sanzionato, in relazione alla gravità del caso, anche con il licenziamento per giusta causa (Cass. 20 marzo 2007 n. 6618), a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia (Cass. 11 febbraio 2008 n. 3226), fermo in ogni caso che le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate – come noto – anche al comportamento tenuto complessivamente dal dipendente nel corso dell’intero rapporto di lavoro.
(federico mongiello)

CORRELATI