Sull’ “affrancamento”dell’avviamento della farmacia
Siamo uno Studio che si occupa da sempre di farmacie della nostra provincia ma avremmo urgenza di un Vs. parere. Nel 2017 abbiamo stipulato parecchi atti di conferimenti di ditte individuali in snc prevedendo la possibilità di affrancare il maggior valore di avviamento e in tutti questi casi la condizione sospensiva si è verificata nel 2018. La domanda è l’imposta sostitutiva va pagata in sede di unico 2018 o di unico 2019? Vi ringraziamo fin d’ora.
Come ben sapete [anche in ragione della Vs. esperienza professionale], l’art. 176 del TUIR prevede che la società conferitaria può optare “…nella dichiarazione dei redditi relativi all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella nel periodo d’imposta successivo, per l’applicazione…” Ora, l’“operazione” – nei casi che indicate – è stata posta in essere nel 2017 e del resto la disposizione citata non fa il minimo riferimento alla data di decorrenza della sua efficacia, talché, secondo un’interpretazione letterale [che peraltro, lo si tenga sempre presente, resta in principio quella “regina”…], parrebbe che l’opzione possa essere esercitata anche nel Mod. Unico 2018. E però – siamo quindi al punto – il rinvio al periodo d’imposta successivo previsto dalla disposizione permette di denunciare l’affrancamento anche nel Mod. Unico 2019 e quindi sostanzialmente per/nell’anno di riconoscimento del trasferimento di titolarità della farmacia. Insomma, nel caso dell’affrancamento con l’aliquota del 12%, voi potete ragionevolmente contare su entrambe le opzioni. Diversa è invece la conclusione quando si ricorra all’aliquota del 16% (e deduzione in cinque anni), perché questa volta non c’è spazio – questa almeno la ns. opinione – per la fruizione del beneficio nell’anno d’imposta successivo, rivelandosi pertanto necessario indicare l’opzione nel Mod. Unico 2018. Sul tema non risultano pubblicati documenti di prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate, né c’è giurisprudenza al riguardo, e dunque le nostre conclusioni non sono almeno per ora suffragate da autentici “precedenti”.
(stefano lucidi)