Farmacisti soci di una snc (titolare) e di una srl di partecipazione ad altra snc (titolare)
Io e mia moglie possediamo al 50% ciascuno una snc titolare di farmacia: siamo due farmacisti ma abbiamo preferito che la direzione fosse assunta da un dipendente.Siamo ora in grado di acquistare insieme anche il 60% di un’altra Snc, volendo preparare il terreno per l’ingresso dei ns. due figli. L’acquisto della quota può essere fatto dall’attuale Snc oppure possiamo soltanto rilevarla personalmente?
Il socio di una società [di persone o di capitali] titolare di una o più farmacie – e almeno qui, sin dal Decreto Bersani del 2006, non possono esserci dubbi – può liberamente acquisire altre partecipazioni in società [di persone o di capitali] anch’esse titolari di una o più farmacie, ovunque queste siano ubicate non essendo contemplati limiti territoriali.
È invece previsto un tetto banalmente numerico, quello del “20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione”, ma è chiaro che, ad esempio, 620 farmacie lombarde o 330 farmacie laziali [il 20% di quelle “esistenti”, rispettivamente, in Lombardia e Lazio] potrebbero – magari in prosieguo di tempo – coprire perfino il 70%, l’80%, ecc., delle vendite al dettaglio nell’intera regione, con le conseguenze facilmente intuibili. Non essendo però verosimile che nutriate ambizioni tanto… smodate, non c’è dubbio che voi possiate legittimamente acquisire anche una quota del capitale di altra snc anch’essa titolare di farmacia, senza però dimenticare che queste acquisizioni vanno corredate da modifiche statutarie [della seconda snc] che, da un lato, rendano agevole l’amministrazione e la gestione della farmacia sociale e, dall’altro, illuminino adeguatamente i tanti momenti della vita della società e, in particolare, diritti e obblighi
assunti da voi quali soci cessionari della quota in argomento, anche se maggioritaria [che tuttavia non sempre è un aspetto decisivo nelle società di persone …].
Ma vediamo come va regolato il vs. subentro in questa seconda snc.
I modi di acquisizione della quota
Tenuto conto che non è in ballo l’acquisto di una farmacia come tale [intesa cioè come diritto d’esercizio e intera azienda commerciale sottostante], perché in tal caso potrebbe essere anche l’attuale vs. snc [o altra società, di persone o di capitali, sempre tra voi costituita] a effettuare l’operazione, bensì l’acquisto di quote di una società pure titolare di farmacia, gli interrogativi diventano in realtà i seguenti:
a) è un’acquisizione che deve ineludibilmente essere operata da voi come persone fisiche, assumendo dunque personalmente la qualità di soci anche in questa diversa snc?
b) o vi è consentito acquistare la quota anche a nome dell’odierna vs. snc?
c) o può invece essere addirittura preferibile che a questo scopo formiate tra voi una società di capitali, per poi se del caso indirizzarla verso ulteriori operazioni di questo o altro tipo, sia pur sempre nell’ambito del suo oggetto sociale?
La partecipazione di una società (titolare) a un’altra società (titolare)
Ora, l’acquisizione da parte e a nome della vs. snc sembra al momento impedita dal parere del Consiglio di Stato del 3 gennaio u.s. per la violazione dell’art. 8 lett. b) della l. 362/91, che per il CdS sancirebbe infatti l’incompatibilità di qualunque [persona fisica, società di persone o società di capitali] titolare di farmacia – che qui naturalmente sarebbe appunto la snc da voi oggi posseduta – con la posizione di socio di altra società a sua volta titolare di una o più farmacie.È una tesi che peraltro tutti consideriamo destituita di fondamento, perché – come si è osservato commentando il parere [v. Sediva News dell’11.01.2018 “Delude il parere del CdS risposte che non convincono, incertezze che persistono”] ed esaminando le varie figure di incompatibilità [in particolare v. Sediva News del 02.11.2017 “Le incompatibilità (vecchie e nuove) oggi vigenti e quelle (forse) tacitamente abrogate”] – in contrasto solare con l’intera seppur lapidaria mini-riforma della l. 124/2017 ma anche, segnatamente, con il disposto di cui al comma 158 dell’art. 1 della l. 124/97, che pare infatti consentire pienamente, perché la suppone, la partecipazione diretta o indiretta (anche) di società titolari di farmacie in altre società anch’esse titolari di farmacie.
Senonché attualmente – visto che quel frettoloso e sfortunato parere è ancora troppo recente – è difficile che soprattutto le Asl non vi si attengano [pur non essendo notoriamente un parere vincolante per Regioni o Comuni o Asl, ma soltanto per il Ministero della Salute che lo ha richiesto], ed è pertanto lecito temere che finiscano per opporsi all’ipotizzato subentro della vs. snc come tale nel capitale dell’altra società.
Scartata quindi l’ipotesi sub b), diventa quasi istintivo propendere – anche perché evidentemente più semplice – per quella sub a) e dunque per l’acquisizione personale delle quote dell’altra snc, tentando però di mettere a punto [e del resto questo dovrebbe essere il vs. disegno] le giuste articolazioni sinergiche tra le due società di persone.
Ma è comunque una questione con parecchie sfaccettature [tanto più che dovrete comunque prima o poi (ma è meglio “prima”) fare i conti con il residuo 40%] e non può sicuramente essere questa la sede per soffermarvisi in termini soddisfacenti.
Una srl costituita ad hoc?
Ai vs. fini può però andar bene anche formare tra voi una società di capitali [ad esempio una srl, ma ragionevolmente non una srl semplificata], che acquisisca in quanto tale quel 60% che verrebbe perciò anche per questa via ascritto sostanzialmente al vs. nucleo familiare.
Non si può parlare a rigore di una newco né di una società veicolo, trattandosi di figure destinate anche nella prassi a ben altre vicende, ma forse è corretto riferirsi a una holding [operativa o finanziaria o di partecipazione] anche se proprio la holding di partecipazione è uno dei modelli più gettonati dal “grande capitale” quando irrompe nel mondo delle farmacie.
Ma quale che sia nel vs. caso il vocabolario più felice, quel che conta è che all’acquisizione della quota dell’altra snc da parte di una srl tra voi costituita [che, beninteso, deve ineludibilmente annoverare nel suo oggetto sociale anche operazioni di investimento e/o a spettro ancor più ampio] non si vedono seri impedimenti frapposti anche indirettamente dall’ordinamento di settore e ancor meno ostacoli derivanti dal nostro diritto societario, specie dopo la riforma realizzata – sin dal 1° gennaio 2004 e dopo oltre 50 anni – della disciplina delle società di capitali, rivoluzionandola per molti aspetti sin quasi dalle fondamenta e avvicinando di parecchio la srl alla società di persone.
Può essere anzi in molti casi [ma non necessariamente nel vostro] vantaggioso per i soci (della srl) coniugare proficuamente la responsabilità limitata della società di capitali partecipante con le caratteristiche di grande flessibilità della società di persone partecipata.
È un altro tema però che in queste note non si può trattare con l’ampiezza necessaria, ma con il quale i farmacisti – e non solo loro – devono prendere presto confidenza perché può essere esattamente la srl [non ci riferiamo, s’intende, alla società che assume la titolarità di una o più farmacie, perché qui, se escludiamo fattispecie particolari, preferiamo tuttora di gran lunga la società di persone per le ragioni ampiamente illustrate in tutti questi mesi] lo strumento societario con cui uno o più partecipanti a una società di persone titolare di farmacia (moglie e marito nel caso specifico) possono acquisire una porzione anche importante del capitale di un’altra società anch’essa titolare di farmacia.
In più di una circostanza, e per operazioni tutto sommato circoscritte come quella che probabilmente voi avete in programma [in pratica, una seconda farmacia da annettere, anche se solo per il 60%, al “patrimonio familiare”], sembra in definitiva proprio la costituzione di una srl “di scopo” una strada virtuosa – per chi già partecipi a una società di persone titolare di farmacia – da battere senza paura per il subentro nelle quote di un’altra società di persone, dunque un’ottima alternativa alla loro acquisizione in forma diretta e personale.
D’altra parte, lo schermo di una società di capitali [meglio, ripetiamo, se si tratta di una srl] potrà tornare utile anche in vicende dove la partecipazione a una società titolare di farmacia – da parte di persone fisiche che versino in condizioni di incerta compatibilità – possa incappare nelle maglie delineate negli artt. 7 e 8 della l. 362/91, soprattutto nel quadro interpretativo che ne ha fornito il Consiglio di Stato. Certo, ci sono anche le “scatole cinesi” cui d’altronde già si sta ricorrendo, ma perlomeno nelle fattispecie più elementari crediamo che sia la srl “ad hoc” la soluzione pragmaticamente più agile e di migliore fruizione.
Ma anche di tutto questo avremo modo di riparlare altre volte.
(gustavo bacigalupo)