Il foglio illustrativo aggiornato:una possibile fonte di sanzioni disciplinari
Nell’incontro a “FarmacistaPiù” dedicato a “La figura del direttore di farmacia dopo la legge 124/17” [al quale giorni fa l’Avv. Bacigalupo ha destinato alcune note di commento] è emerso un dato almeno per noi estremamente significativo, scaturito soprattutto dall’analisi – nel corso della sessione – della Determina n. 821/2018 dell’AIFA, già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nel giugno di quest’anno, che contiene disposizioni per lo smaltimento delle scorte di farmaci a seguito [in particolare] di modifiche al foglio illustrativo.
La Determina conferma che le aziende farmaceutiche titolari dell’AIC del farmaco oggetto di modifica dovranno rendere “accessibile” il foglio illustrativo aggiornato al farmacista mediante consegna manuale oppure mediante un alternativo sistema informatico.
Il farmacista, di conseguenza, “provvederà a consegnarlo al cittadino all’atto della fornitura del medicinale tenendo conto della scelta dell’utente che avrà la possibilità di chiedere la consegna in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi”.
L’AIFA chiarisce inoltre – ed è bene che l’abbia fatto – che l’obbligo di consegna da parte del farmacista del foglio illustrativo aggiornato riguarda anche i casi di vendita a distanza [commercio elettronico, ovvero online] al pubblico di SOP e OTC.
Il meccanismo informativo/informatico che operativamente consente di fare questo è certamente funzionale (anche) all’immediatezza nell’acquisizione del dato, che pertanto nel concreto consentirà al farmacista di richiamare subito l’attenzione del cittadino sulle novità introdotte.
Sorvolando sulle conseguenze in capo alle Aziende farmaceutiche derivanti dalla mancata comunicazione dell’aggiornamento, per il farmacista – questo è il punto – che non ottemperi all’obbligo di consegna al cliente consumatore del foglio illustrativo aggiornato, l’Aifa “si riserva di segnalare tale condotta al competente ordine professionale”.
Proprio per i risvolti sanzionatori che, quantomeno in ambito deontologico, potrà avere l’omessa informazione da parte del farmacista circa le modifiche intervenute in ordine al foglio illustrativo, ci sembra quindi opportuno [sul piano soprattutto pragmatico, naturalmente] che possa valere la pena che sul banco – o comunque in una posizione che lo renda ben visibile dalla clientela – figuri un “manifesto” informativo [o qualcosa di molto simile…] e che inoltre, per scongiurare segnalazioni o denunce magari soltanto “strumentali”, la farmacia abbia cura di predisporre una sorta di “modulo di consegna” dell’ipotetico foglio illustrativo aggiornato che tuttavia, non dimentichiamolo, potrà pur sempre essere inviato al cliente anche per mail.
(federico mongiello)