Buoni pasto: quali scegliere?

Il personale della farmacia ci chiede da vecchio tempo i buoni pasto che comunque le farmacie vicine già riconoscono ai loro dipendenti.
Noi vorremmo soddisfare la richiesta ma gradiremmo qualche indicazione pratica sul tipo di ticket.

È utile premettere anche in questa occasione che i “buoni pasto” (c.d. ticket restaurant) possono essere erogati ai lavoratori da aziende pubbliche e private per il pagamento di pasti o prodotti alimentari “in alternativa” alla mensa aziendale, e che sia in caso di buono “cartaceo” che di buono “elettronico” [le due tipologie attualmente utilizzabili] non sono previsti oneri previdenziali e fiscali a carico del lavoratore e del datore di lavoro, ma fino al tetto di euro 5,29 per i buoni cartacei e di euro 7,00 per quelli elettronici.

Come sappiamo, inoltre, i ticket sono personali, non cumulabili e non possono essere tramutati in denaro e, quanto al trattamento fiscale, in base all’art. 51, secondo comma, del TUIR – che si riferisce ai buoni cartacei, ma deve ritenersi esteso anche a quelli elettronici – essi “non concorrono a formare il reddito… fino all’importo complessivo di euro 5,29”: pertanto, al di sopra di questi “tetti”, e per la sola differenza, vanno senz’altro anch’essi considerati ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente tanto per il calcolo dei contributi previdenziali come per le ritenute fiscali.

Lei potrà quindi in sostanza scegliere pressoché liberamente la tipologia di “buono pasto” da utilizzare, adottando soprattutto criteri di valutazione prettamente aziendali, che a loro volta terranno evidentemente conto, in particolare, dell’entità del “premio” che nel concreto la farmacia intende corrispondere al personale dipendente.

(giorgio bacigalupo)

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