Tar Sicilia. Ispezioni ordinarie a farmacie e parafarmacie

Il Tar Sicilia, con la sentenza n. 2297/2018, ha accolto il ricorso presentato dall’Ordine dei farmacisti di Trapani per l’annullamento della delibera del Direttore Generale dell’AUSL di Trapani in materia di ispezioni ordinarie a farmacie e parafarmacie.

“Con il ricorso in esame – spiegano i giudici amministrativi – l’Ordine dei farmacisti della provincia di Trapani ha impugnato la deliberazione del 17 luglio 2008, con la quale il Direttore Generale dell’AUSL n. 9 di Trapani ha predisposto il piano di rotazione trimestrale delle ispezioni alle farmacie e parafarmacie dei distretti di competenza, nelle parti in cui viene indicato il numero minimo dei componenti della commissione ispettiva, e la possibilità di espletare le ispezioni anche in assenza del titolare o del dirigente delle farmacie destinatarie dell’ispezione”.

Inoltre, continua la sentenza, “tale provvedimento era stato adottato nonostante l’Ordine avesse sollevato dei rilievi critici a tali parti della deliberazione, anche con la presentazione di formali osservazioni e di una diffida, finalizzate a ottenere una revisione dei punti 5) e 7) della stessa”.

Secondo il Tar, “l’attività ispettiva delle commissioni presso le farmacie rinviene le sue basi normative nell’art. 127 del R.D. n. 1265/1934 e nell’art. 18 della L.R n. 33/1994”.

Infatti, l’art 18, ai commi 6 e 7, della L.R n. 33/1994 stabilisce che le ispezioni sono svolte “da una commissione nominata dal direttore generale della unità sanitaria locale così composta: a) il responsabile del settore farmaceutico o un dirigente farmacista suo delegato; b)un dirigente farmacista di primo livello in servizio presso la unità sanitaria locale; c)un funzionario amministrativo appartenente alla carriera direttiva con funzioni di segretario; d)il presidente dell’Ordine dei farmacisti o suo delegato scelto tra i titolari o direttori di farmacia”.

La commissione è integrata “dal responsabile del settore di igiene e sanità pubblica o da un dirigente medico suo delegato quando l’accesso ispettivo coinvolge interventi di vigilanza per fini igienico-sanitari.”

Inoltre, a parere dei giudici, può considerarsi “perfetto” un collegio che prevede anche componenti supplenti.

Pertanto, il tribunale amministrativo, ritiene “che la commissione ispettiva sia un collegio perfetto che, come tale, deve assumere le decisioni con la partecipazione di tutti i componenti normativamente previsti”.

Per quanto riguarda infine la visita ispettiva in assenza del titolare, il Collegio conclude che “la visita ispettiva si possa svolgere, nonostante l’assenza dell’interessato, solo in presenza di situazioni chiaramente delineate, quali il rifiuto di presenziare o una reiterata e ingiustificata assenza”.

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