Agenzia delle Entrate. Iva ridotta su prodotti farmaceutici

Con la Circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’art. 1, comma 3, della Legge di Bilancio n. 145/2018 evidenzia che tra i servizi soggetti all’aliquota IVA del 10 % devono intendersi ricompresi anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.

In particolare, l’Agenzia ricorda che il numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972 prevede l’aliquota IVA del 10% per “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.

La norma di interpretazione autentica, spiega la Circolare, intende risolvere il problema dell’applicazione dell’aliquota ridotta per quei prodotti che, pur classificati ai fini doganali tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici, come nel caso degli sciroppi contro la tosse a base di erbe medicinali.

L’Agenzia, infine, spiega che trattandosi di una norma di interpretazione autentica esplica i propri effetti retroattivamente, poiché attribuisce un significato ad una norma preesistente e, dunque, forma con essa un “precetto normativo unitario”.

 

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