Cartellini identificativi. I chiarimenti del Garante per la privacy

La Fofi, in un comunicato, ricorda che con riferimento ai dati identificativi da riportare sul cartellino di riconoscimento, il Garante per la Privacy, con nota del 10 aprile 2019, ha fornito alcuni chiarimenti.

In via preliminare – sottolinea la nota-, in virtù dell’art 7 del Codice Deontologico, al fine di garantire la propria identificabilità, il farmacista ha il dovere di indossare contemporaneamente il camice bianco con il distintivo professionale e un cartellino di riconoscimento che rechi elementi identificativi.

In proposito, l’Ordine dei farmacisti segnala che il Garante, “alla luce del pubblico interesse connesso all’esercizio dell’attività svolta da coloro che operano in qualità di farmacista (dispensazione e fornitura di farmaci, preparazione di medicinali, valutazione dell’appropriatezza terapeutica, attività di consulenza), ritiene che, in termini generali, sussistano specifiche esigenze di personalizzazione ed umanizzazione del servizio reso dal farmacista, nonché di identificazione di coloro che operano in qualità di farmacista rispetto ad altre figure professionali che operano all’interno delle farmacie.”

Tuttavia, l’Autorità ha ulteriormente specificato che “il titolare del trattamento (ndr leggasi il datore di lavoro) dovrà altresì tenere in considerazione, in un’ottica di bilanciamento degli interessi, la necessità di salvaguardare l’incolumità e la sicurezza dei farmacisti stessi, qualora si riscontrino concrete situazioni di rischio o di pericolo, tenuto conto del contesto in cui l’esposizione di dati identificativi sarebbe effettuata (fattori ambientali, particolari orari di servizio, etc.)”.

Quindi, la Fofi osserva che “ferme restando le modalità generali stabilite dal Consiglio direttivo dell’Ordine territorialmente competente ciascun titolare del trattamento potrà individuare gli elementi identificativi che saranno apposti sul cartellino nella singola farmacia, previa adeguata motivazione in ragione delle possibili concrete situazioni di rischio riscontrate da comunicare all’Ordine stesso”.

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