Enpaf. Approvato contributo una tantum per farmacisti titolari o soci di parafarmacia
Il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf, nella seduta del 25 settembre scorso, ha approvato il regolamento per l’assegnazione del contributo una tantum per gli iscritti titolari o soci di parafarmacia.
Per l’iniziativa è stato stanziato l’importo di 600.000,00 euro e la domanda di partecipazione potrà essere inviata dal 15 ottobre al 31 dicembre 2019.
Possono chiedere l’assegnazione del contributo assistenziale i farmacisti iscritti all’Enpaf che almeno dall’anno 2017 hanno svolto, l’attività di farmacista in qualità di titolare o di socio di esercizio autorizzato alla vendita di farmaci da banco ai sensi del D.L. n.223/2006 (conv. Legge n.248/2006) e che, alla data della domanda, siano tenuti al versamento della contribuzione previdenziale in misura intera per gli anni 2017, 2018 e 2019;
che alla data di presentazione della domanda abbiano interamente versato la contribuzione Enpaf in misura intera dovuta per l’anno 2019 e che, nei limiti della prescrizione, non abbiano una morosità pregressa superiore ad 1/4 del contributo previdenziale dovuto per ciascun anno;
il cui nucleo familiare ha ottenuto un valore ISEE non superiore a 50.000,00 euro;
il cui patrimonio mobiliare, così come risultante dall’attestazione ISEE, non è superiore ad euro 70.000,00.
Per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 10.000,00 fino ad un massimo di euro 90.000,00.
L’istanza di assegnazione del contributo una tantum deve essere inviata direttamente all’Ente.
La domanda può essere presentata una sola volta e deve essere redatta esclusivamente sulla modulistica a tal fine predisposta.
A pena di decadenza, le domande e la documentazione richieste devono essere trasmesse tramite raccomandata a.r. o PEC entro il 31 dicembre 2019. In ogni caso, il mezzo di trasmissione deve essere tracciabile e deve riportare la data e l’orario dell’invio.
Saranno escluse le domande incomplete, irregolari nella documentazione o inviate dopo il termine di decadenza. In nessun caso è ammessa produzione tardiva di documentazione, compresa quella a rettifica o ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso.