Al via ( dal 22 settembre, si badi bene) il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari

Se la pubblicità è l’anima del commercio, allora sarà particolarmente gradito a tutte le imprese – e naturalmente anche alle farmacie – il nuovo credito di imposta sugli investimenti pubblicitari introdotto [attenzione, “a regime”] dall’anno 2018 dall’art. 57-bis del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni nella L. 96/2017, che, per effetto della pubblicazione delle disposizioni di attuazione (DPCM n. 90 del 16/05/2018 pubblicato in G.U. n. 170 del 24/07/20118), è entrato finalmente in piena fase operativa.Ne riassumiamo di seguito i tratti essenziali ricordando dapprima che, mai come in questo periodo di accentuata dinamicità del settore della farmacia, la leva pubblicitaria – nel rispetto delle relative prescrizioni imposte dal codice deontologico della professione, non dimentichiamolo mai – può costituire una “spinta in più” di non trascurabile valore per la crescita del fatturato.
 Investimenti agevolati
Sono quelli operati, a partire dall’01/01/2018, in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali analogiche e digitali: parliamo quindi di pubblicità su stampa (cartacea e on-line) e di passaggi promozionali in radio/TV locali.Il beneficio è accordato secondo un criterio incrementale dato che viene riconosciuto qualora l’investimento superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione (e, quindi, stampa su stampa e radio/Tv su radio/TV) realizzati l’anno precedente.
Per la sola pubblicità a mezzo stampa, però, sono ammessi con lo stesso criterio anche gli investimenti effettuati dal 24/06/2017 al 31/2017.
 La misura e l’utilizzo del credito
Il credito di imposta è riconosciuto nella misura ordinaria del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, percentuale elevata al 90% per micro-imprese, piccole imprese e medie imprese, categorie alle quali – almeno in questo momento, perché le cose stanno rapidamente evolvendo con l’insorgere nel settore di autentiche megastrutture – appartengono in realtà tutte le farmacie.
Tuttavia, per beneficiare di questa maggiore misura bisogna attendere ancora il via libera dell’UE.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 per il pagamento di altri tributi e/o contributi dopo l’effettiva realizzazione dell’investimento pubblicitario. Il mod. F24 può essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline), come del resto è ormai la regola per tutti i crediti d’imposta.
 Nessun “click day”
Per l’attribuzione del beneficio vige il principio della ripartizione cosicché, in caso di domande eccedenti i fondi messi a disposizione, le risorse sono assegnate in misura proporzionale alle relative richieste nel rispetto di un tetto massimo per ciascun richiedente.
Niente “click day”, quindi, anche se chi primo arriva…
 Agevolazione non cumulabile
Il credito di imposta è inoltre alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione di fonte statale, regionale o europea, salve diverse future disposizioni al riguardo. Per ora, insomma, la domanda “taglia fuori” da ogni ulteriore beneficio per le stesse spese.
 L’ammissione al credito
Per il conseguimento dell’agevolazione è necessario presentare – dal 1° al 31 marzo di ogni anno – un’apposita comunicazione on line, anche qui perciò soltanto in via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, naturalmente anche tramite gli intermediari autorizzati.
Entro il 30 aprile di ogni anno, il Dipartimento forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione sia dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e sia dell’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale. L’ammontare del credito effettivamente spettante dopo le necessarie verifiche, infine, è disposto con provvedimento del Dipartimento pubblicato sul suo sito istituzionale.Ma per l’anno 2018 – quello del debutto del credito – a causa del ritardo registrato nella pubblicazione del DPCM di attuazione non si sono potuti rispettare i termini ordinari, ed è proprio per questo l’onere di presentare la comunicazione telematica è stato differito dal DPCM di attuazione al PERIODO COMPRESO TRA IL 22 SETTEMBRE E IL 22 OTTOBRE.Va da sé che anche il termine per l’adozione del provvedimento di attribuzione definitiva del credito slitti di 1 mese, per scadere dunque al 22 novembre p.v.E allora al bando gli indugi.

(stefano civitareale)

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