Almeno i test di autodiagnostica vanno effettuati in farmacia
Vorrei una cortese vostra risposta sulla possibilità o meno per una farmacia di effettuare servizi come ECG o test insufficienza venosa, in locali al di fuori di essa, messi a disposizione da una struttura convenzionata, per esempio un’associazione sportiva, palestra o piscina.
Dunque, il d.lgs. 153/2009, che individua i nuovi servizi erogati/erogabili dalle farmacie, nonché i relativi provvedimenti ministeriali di attuazione del 16/12/2010, prescrivono che i servizi di primo e secondo livello (come l’ECG o il test di insufficienza venosa da Lei indicati) devono essere effettuati proprio presso le farmacie.
Le norme non sembrano del resto lasciare grande spazio ad altre soluzioni, perché l’art. 1, lett. e), del d.lgs. prevede “l’effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito di servizi di secondo livello di cui alla lett. d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo…”, mentre i decreti attuativi sottraggono al precetto soltanto le prestazioni infermieristiche e di fisioterapia che possono, esse sì, essere effettuate anche a domicilio del paziente.
È bensì vero che tali disposizioni normative e regolamentari valgono per i servizi erogati nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale ma sembra ragionevole dedurre che vadano applicate anche nel caso di un rapporto di natura per così dire “privatistica”, in quanto emanate a tutela dei pazienti ai quali garantire un adeguato ambiente sanitario.
In ogni caso, questo è sicuro, sui nuovi servizi c’è ancora tanto da dire, fare e soprattutto disciplinare anche in ambito – non dimentichiamolo – puramente convenzionale.
(stefano lucidi)