Ancora su: prenotazioni, CUP, ticket, detraibilità e scontrini

Grazie per il riscontro contenuto nella Vs. News del 3 luglio, ma desidererei un ulteriore chiarimento.
La risposta riguardo la detraibilità degli scontrini per accessi alla piattaforma CUP rimane negativa anche riguardo gli accessi per il pagamento del ticket delle prestazioni sanitarie dell’ASL, che nella nostra provincia incassiamo in via quasi esclusiva solo nelle farmacie convenzionate (avendo l’ASL dismesso il servizio di incasso allo sportello)? Il cittadino che deve pagare il ticket deve obbligatoriamente affrontare anche la spesa accessoria dei 2 euro (può pagare anche alla posta, e anche lì deve pagare una quota per il bollettino). Non ci ritroviamo in una situazione analoga a quella del diritto addizionale notturno? Di nuovo grazie, buon lavoro

Come ha riconosciuto anche da ultimo l’Agenzia delle Entrate (Cir. 7/E/2018), la spesa per il “ticket” – quello naturalmente relativo alle prestazioni sanitarie dell’ASL – rientra a pieno titolo tra quelle sanitarie che possono beneficiare della detrazione fiscale ex art. 15, comma 1, lett. c) e 2 del TUIR. Conseguentemente, se l’accesso alla piattaforma informatica della ASL da parte della farmacia è operato ai fini della riscossione del ticket predetto dal cliente che richiede questo servizio, il relativo compenso [che nel Suo caso è di 2 euro…] – addebitatogli dalla farmacia proprio per l’accesso – dovrebbe essere ammesso in detrazione. Varrebbe insomma quel carattere di accessorietà a una spesa sanitaria detraibile che non può invece valere per le prenotazioni CUP, non potendo queste ultime essere considerate – come abbiamo visto – spese sanitarie. Il condizionale però è d’obbligo, perché se la detraibilità può ricavarsi agevolmente dai principi in materia – come osservano per il servizio notturno gli autori del famoso articolo – non ci risultano però pronunce dell’Agenzia delle Entrate su questo specifico argomento. Il caso più simile a quello che stiamo trattando è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 444 del 18/11/2008 con riguardo alla questione della detraibilità dell’imposta di bollo eventualmente dovuta sulle ricevute/fatture per visite mediche [specialistiche e non], esami diagnostici, ecc. In quella circostanza l’Agenzia ha riconosciuto che l’imposta di bollo – qualora effettivamente sostenuta dal contribuente perché addebitatagli nella fattura/ricevuta – “può essere considerata un costo accessorio alla prestazione professionale ed essere computato nella determinazione dell’onere detraibile” [sottolineatura nostra]. Queste conclusioni sono a nostro avviso estensibili anche alle spese in argomento (i citati 2 euro), stante indubbiamente lo stesso carattere di accessorietà – del compenso corrisposto alla farmacia per la sua intermediazione nella riscossione del ticket – alla spesa sanitaria detraibile che costituisce evidentemente la prestazione principale. Tuttavia, lo ripetiamo, non ci risultano pronunce di prassi sul tema e non capita di rado che l’Agenzia delle Entrate, interpellata su questioni analoghe, abbia dato risposte “spiazzanti” rispetto a quelle rese in precedenza su casi del tutto analoghi e/o simili. Si dovrebbe, quindi, procedere ad un interpello fiscale – alla stregua di quello che ha dato origine alla risposta sul “bollo” – per acquisire la migliore tranquillità. Ma non dimentichiamo che il farmacista – anche se bisogna sempre tener presente che anche su questi aspetti è proprio lui il primo interlocutore della clientela – non è tenuto a fornire consulenza fiscale e non ha alcuna responsabilità delle scelte del cliente in ordine alla detraibilità/deducibilità delle spese sostenute in farmacia, responsabilità che infatti è rimessa unicamente al cliente e al suo consulente. Però, in definitiva, è opportuno osservare sempre la massima prudenza nelle risposte, specie quando, come qui, la sicurezza non è e non può essere assoluta.

(stefano civitareale)

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