Antitrust. Le Regioni non possono escludere le parafarmacie da convenzioni per la vendita di dispositivi e alimenti a carico del Ssn

Facendo seguito a due denunce pervenute da parte di una parafarmacia della provincia di Sassari e della Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel Bollettino n. 39 del 22 ottobre 2018, ha affermato che le Regioni che rifiutano di convenzionarsi con le parafarmacie per la vendita di dispositivi medici e degli alimenti per fini medici specifici attuano “una discriminazione tra diversi canali di vendita” e sono dunque suscettibili di “una valutazione negativa sul piano concorrenziale”. Secondo l’Antitrust, “le singole Regioni adottano prassi differenti in merito al rilascio alle parafarmacie dell’autorizzazione alla vendita al pubblico a carico del Servizio Sanitario dei dispositivi medici e degli alimenti per fini medici specifici. Vi sono, infatti, Regioni nelle quali si riscontra l’impossibilità per le parafarmacie di stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie finalizzate alla vendita di tali tipologie di prodotti a carico del Servizio Sanitario Nazionale e altre, invece, che consentirebbero alle parafarmacie di erogare tali prodotti in regime di convenzionamento con il Sistema sanitario nazionale o il Sistema sanitario regionale”. Inoltre, l’Autorità sottolinea “la rilevanza del canale delle parafarmacie nello sviluppo della concorrenza nel settore della distribuzione e vendita di prodotti farmaceutici e dell’erogazione dei servizi”, e evidenzia che “escludere le parafarmacie dalla possibilità – riconosciuta alle farmacie – di offrire prodotti e servizi idonei ad ampliare la gamma della propria offerta al pubblico, e conseguentemente ad attrarre maggiore clientela presso il proprio punto vendita, sia lesivo delle norme e dei principi a tutela della concorrenza”. “Tali considerazioni – precisa l’Antitrust – valgono anche in ordine all’esclusione delle parafarmacie dalla distribuzione e vendita di dispositivi medici e degli alimenti per fini medici specifici”. “Al contrario – continua l’Agcm – l’art. 2, commi 2 e 3, del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 prevede che le farmacie possono erogare presidi medico chirurgici, prodotti dietetici ed altri prodotti sanitari a carico del S.S.N., ma non stabilisce alcuna riserva legale in favore delle stesse. Inoltre, “le Regioni possono, tramite degli accordi stipulati a livello locale, erogare tali prodotti utilizzando in via prioritaria, ma non esclusiva, il canale distributivo delle farmacie. Il che implica che l’erogazione degli stessi a carico del S.S.N. possa avvenire anche da parte di altri esercizi che possono stipulare degli accordi con le Regioni a tal fine”. “Parimenti, anche laddove gli Enti Locali decidano di ricorrere a forme specifiche di erogazione dei dispositivi medici e degli alimenti per fini medici specifici, come quella per conto – puntualizza l’Autorità – si osserva che l’art. 8, comma 1, lettera b) del D.L. n. 347/2001, non menzionando la stipula degli accordi da parte degli Enti Locali “in via esclusiva” con le farmacie, non stabilisce alcuna riserva legale in favore di queste ultime”. “Né – conclude l’Antitrust – l’esclusione delle parafarmacie può trovare giustificazione nella volontà di tutelare la salute dei cittadini, tenuto conto del fatto che la legge impone anche all’interno delle parafarmacie la presenza di un farmacista”.

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