Carabinieri Nas. Continuano i controlli sul commercio online di farmaci

Continuano gli accertamenti degli investigatori del Nas sulle piattaforme per il commercio farmaceutico online. Il Nas di Firenze, nell’ambito di un servizio di controllo sul commercio online, ha denunciato un farmacista all’Autorità Giudiziaria. L’indagato è accusato di aver posto in vendita sul web un farmaco la cui commercializzazione è consentita esclusivamente all’interno della farmacia, previa presentazione di una ricetta medica ripetibile. Inoltre, sempre i militari del Nucleo antisofisticazione di Firenze hanno segnalato all’Autorità preposta il titolare di una parafarmacia emiliana per aver posto in vendita sul web diversi farmaci omeopatici su un sito diverso da quello per cui era stato autorizzato. I Carabinieri hanno contestato nei confronti del farmacista sanzioni amministrative per un valore complessivo superiore ai 5.000 euro. In Italia la vendita dei farmaci online è regolata sia da un Decreto Legislativo che da diverse circolari emanate dal Ministero della Salute. Tra i presupposti sanciti dalla normativa è previsto l’obbligo, per gli esercizi che vogliono vendere farmaci online, di chiedere un’autorizzazione alle autorità competenti comunicando l’indirizzo del sito su cui intendono esercitare l’attività. Inoltre, secondo l’art. 147, comma 4 bis del D.Lgs. n. 219/2006, i professionisti che vendono online i medicinali soggetti a prescrizione medica sono puniti con la reclusione sino ad un anno e con la multa da 2.000,00 a 10.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Alla stessa pena soggiace chiunque mette in commercio medicinali per i quali l’autorizzazione non è stata rilasciata o confermata ovvero è stata sospesa o revocata, o medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata. Le pene sono ridotte della metà quando la difformità della composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti e non ha rilevanza tossicologica. Ancora, ai sensi dell’art. 147, comma 7 bis, del citato decreto, chiunque fabbrica, distribuisce, importa, esporta, commercia e vende a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione medicinali falsificati, nonché esercita attività di brokeraggio di medicinali falsificati, è punito con la reclusione da 1 a 3 e con la multa da euro 2.600,00 euro 15.600,00, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Infine, i soggetti diversi dai titolari di farmacia e parafarmacia che vendano on line i medicinali, sono puniti, ai sensi dell’art. 147, comma 4-ter del D.Lgs. n. 219/2006, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 3.000,00 a 18.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

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