Cessione di quota sociale: la sorte dei crediti del socio cedente verso la società per finanziamenti precedenti

Sono in trattativa per vendere a un collega la mia quota di partecipazione in una Srl titolare di farmacia, recentemente così trasformata da originaria snc. Tuttavia qualche anno fa io e gli altri soci avevamo effettuato pro-quota un versamento alla società perché era in grandi difficoltà finanziarie: una volta però che avrò ceduto la mia quota, chi avrà diritto alla restituzione di quanto da me versato, il sottoscritto o l’acquirente della quota?

 

È un tema sempre di grandissima attualità perché accade spesso – e non solo alle compagini vincitrici di sedi nei concorsi straordinari (dove per ovvi motivi il fenomeno è più accentuato…) – che i soci mettano mano al portafoglio per sostenere finanziariamente, magari anche per tempi brevi, la società, vuoi perché in momentanea crisi di liquidità, vuoi per progettare ampliamenti dell’attività strettamente imprenditoriale (l’acquisto del robot, la ristrutturazione dei locali ecc.). La risposta al quesito [la società deve rimborsare il socio che ha effettuato il finanziamento ovvero il socio che è tale al momento del rimborso?] dipende dalla natura del versamento dell’importo, perché – se le somme sono state date a mutuo – la restituzione spetta al socio-finanziatore anche se nel frattempo, come nel caso proposto, egli ha ceduto la quota ad altri.
Diversamente, per i versamenti “a fondo perduto” – che vanno a far parte del patrimonio della società – valgono le regole proprie della liquidazione e/o quelle in materia di rimborso di capitale e a beneficiarne saranno pertanto i soci esistenti all’epoca della restituzione.
Ma vediamo meglio perché. Come accennato, é necessario verificare nelle singole vicende a che titolo furono fatti a suo tempo quei versamenti alla società e in particolare, se sono stati effettuati come finanziamento [sia pure non produttivo di interessi, come generalmente è], la restituzione spetterà – alla stregua di qualsiasi altro contratto di mutuo – al soggetto finanziatore anche se non più socio al momento della restituzione. La natura del finanziamento – tenendo comunque presente che in caso di contestazioni in merito spetta al socio che agisca per il rimborso l’onere di provare che il diritto alla restituzione delle somme versate spetta a lui – può evincersi da diversi “indici” costituiti per lo più dalla presenza di eventuali clausole statutarie in tal senso, dalle finalità dell’operazione, dalla previsione dell’obbligo di restituzione di queste somme a carico della società contenuta nel verbale assembleare/decisione dei soci e, non ultimo, dalla classificazione in bilancio del versamento stesso tra i debiti. Se invece il versamento è stato operato “in conto capitale”, “in conto copertura perdite” ovvero “a fondo perduto” ecc., ed è stato dunque iscritto in una riserva di patrimonio netto, non ne discende alcun obbligo di restituzione se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione (ovvero, se utilizzato per un successivo aumento di capitale sociale, quando ricorrano le condizioni legali per il rimborso di capitale sociale). In tutte queste evenienze le somme potranno/dovranno essere restituite ai soci esistenti al momento della restituzione e non più agli effettivi “finanziatori”. Ricordiamo anche che secondo l’art. 2467 c.c. i rimborsi dei finanziamenti – effettuati sotto qualsiasi forma – che siano stati concessi in un momento di eccessivo indebitamento della società o di sua difficoltà finanziaria [per la verità parrebbe proprio questa l’ipotesi che vi riguarda…] sono postergati [=posticipati] rispetto a quelli degli altri creditori della società. La dottrina prevalente e la giurisprudenza ritengono tuttavia che la regola appena enunciata abbia natura processuale e non sostanziale e che valga perciò solo laddove la società sia soggetta ad una procedura concorsuale (fallimento e concordato preventivo) o individuale (l’azione esecutiva di un singolo creditore); nelle altre ipotesi, di conseguenza, la società potrebbe liberamente rimborsare il finanziamento senza obblighi di “postergazione”.
(stefano lucidi)

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