Con La fattura elettronica “addio”alla fattura accompagnatoria?

L’introduzione della fatturazione elettronica (FE) potrebbe segnare la fine della fattura “accompagnatoria”, che tuttora qualcuno continua a preferire [per ragioni diverse e non sempre condivisibili…] alla fattura differita per la semplificazione che poteva/può derivarne nei flussi documentali tra gli operatori economici coinvolti nelle forniture di merci.

Ma vediamo perché.
 La fattura accompagnatoria
Con la soppressione dell’obbligo di accompagnamento dei beni viaggianti [la c.d. “bolla di accompagnamento”], disposta dall’art. 1, comma 147, lett. d) della L. 549/1995 al fine di allineare in materia la normativa italiana con quella europea, è cessato ai fini fiscali – come molti di voi ben sanno – ogni obbligo di accompagnamento dei beni viaggianti.
L’emissione di un D.D.T. (Documento di Trasporto), come vedremo meglio tra poco, si rende obbligatoria solo in caso di fatturazione differita [art. 21, comma 4, lett. a) D.P.R. 633/72], ovvero di cessione dei beni a titolo non traslativo della proprietà per superare (in quest’ultima ipotesi) le presunzioni di cessione di cui al D.P.R. 441/1997.
Anche però in tali evenienze il D.D.T. non deve obbligatoriamente accompagnare la merce – pur potendo naturalmente farlo – essendo sufficiente che venga inviato al cessionario nel giorno in cui è iniziato il trasporto via fax/mail ecc. (Cir. Minfinanze n. 249 dell’11/10/1996 par.
Se quindi non si ricorre alla fatturazione differita, è sufficiente che la fattura relativa alla fornitura di merce sia emessa e trasmessa alla controparte entro le ore 24 del giorno in cui è effettuata l’operazione, cioè è iniziato il trasporto (Cir. Minfinanze n. 225 del 16/09/1996 par. 2.1). Se la fattura viene emessa nei termini sopra ricordati, in caso di controlli “in itinere” nessuna contestazione può essere mossa laddove le merci viaggino prive di un documento di accompagnamento.
Nella prassi operativa, tuttavia, si è affermata – come dicevamo – la c.d. fattura “accompagnatoria” che per la verità altro non è che una forma di fatturazione immediata: in sostanza, se si ricorresse invece alla fatturazione differita, bisognerebbe emettere per ciascuna consegna prima il D.D.T. e poi, entro il giorno 15 del mese successivo, la fattura (differita) con il riepilogo di tutte le operazioni intercorse nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.
Di qui, secondo alcuni, l’opportunità pratica di “accompagnare” la merce in ogni singola consegna con la fattura stessa integrata con gli elementi del D.D.T., la quale può comunque essere emessa anche in data anteriore a quella di inizio del trasporto avendo però cura di indicare quest’ultima data nella sezione del documento riservata alle indicazioni per il D.D.T.
In soldoni, con la fattura “accompagnatoria” si evita il fastidio di emettere due distinti documenti: il D.D.T. per ciascuna consegna e la fattura riepilogativa contenente in via obbligatoria il dettaglio di tutte le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto (art. 21, comma 4, lett. a) D.P.R. 633/72).

 La fattura elettronica (FE)
Se quello appena descritto era/è stato lo “stato dell’arte” della fattura accompagnatoria fino ai giorni nostri, il quadro sarà fatalmente destinato a mutare dal 1° gennaio 2019 proprio con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di FE.
Ricordiamo innanzitutto che, se la FE si ha per emessa all’esito positivo dei controlli dello SDI (art. 4 Provvedimento ADE del 30/04/2018), il D.L. 119/2018 in corso di conversione in legge – per agevolare gli operatori nei primi tempi di applicazione delle nuove procedure – ha fissato il termine di emissione della fattura nei dieci giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (art. 11, comma 2) e non più entro le ore 24 dello stesso giorno.
Diventa quindi difficile – vista anche la concessa possibilità di differimento della data di emissione della fattura rispetto a quella di effettuazione dell’operazione – che tutta la procedura di formazione del documento informatico possa chiudersi prima dell’inizio del trasporto della merce e che perciò prima di quel momento la FE possa venire ad esistenza.
Ma a questo punto, se il trasporto delle merci non è seguito dalla fattura, bisogna necessariamente ricorrere alla fatturazione differita emettendo per ogni consegna un D.D.T. (cartaceo od elettronico che sia).
Insomma, con la FE si perderebbe la convenienza [per chi la riteneva/ritiene conveniente, evidentemente] di emettere una fattura accompagnatoria per ogni consegna; se con la carta è infatti questione di pochi minuti, con i flussi informatici – specialmente nei primi tempi di applicazione della nuova procedura – non sarebbe certo così.
Inoltre, ricorrendo alla fattura accompagnatoria anche con la FE, si moltiplicherebbero i flussi informatici (e anche i connessi costi di gestione) e la semplificazione – che nell’attuale sistema “cartaceo” la fatturazione differita può comportare – di emettere la fattura accompagnatoria evitando la duplicazione di documenti (prima il D.D.T. e poi la fattura) verrebbe meno, rendendo così più conveniente la fatturazione differita, che comporta un minor numero di fatture emesse.

 E la FE nella versione “accompagnatoria”?
C’è peraltro un ultimo aspetto che merita almeno un cenno.
Le specifiche tecniche del Provvedimento ADE del 30/04/2018 (pag. 46) prevedono nel tracciato del file XML anche i campi riservati alle indicazioni da riportare per la compilazione della sezione D.D.T. della fattura; in altri termini, la possibilità di compilare la FE anche nella versione “accompagnatoria”. E le ragioni possono essere le seguenti.
1. Si è recepito acriticamente nel formato elettronico tutto il contenuto dell’attuale fattura cartacea senza prevedere la novità del D.L. 119/2018 che, come abbiamo visto, ha spostato di dieci giorni il termine di emissione della fattura;
2. Si è ipotizzata un’emissione anticipata della fattura stessa prevedendo l’inizio del trasporto successivo alla data fattura allorché il processo di emissione della FE sia completato;
3. Si è data la possibilità di stampare su carta il documento – per utilizzarlo in luogo del D.D.T. – per effettuare la consegna in attesa di procedere alla trasmissione del file telematico; avremmo però in questo modo una fattura che non è ancora tale perché non emessa elettronicamente e un documento (cartaceo) che non è un D.D.T. (anche se quest’ultimo problema è in realtà superabile dato che la norma per il D.D.T. richiede dei requisiti “di contenuto” e non di forma);

 Conclusioni
Sembrerebbe, in definitiva, che – per varie ragioni economiche e procedurali – con l’introduzione della FE la fattura accompagnatoria sia destinata a scomparire a vantaggio della fatturazione differita, almeno fino a quando il sistema non garantisca per ogni consegna la certezza dell’emissione del documento informatico praticamente con la stessa tempistica della “carta”, così da permettere di fatturare “elettronicamente” nei termini per “accompagnare” la merce.
Ma tra poco dovremmo poter conoscere come stanno davvero le cose.

(Roberto Santori)

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