
Concorso straordinario. Consiglio di Stato: la valutazione dei titoli spetta esclusivamente a commissione esaminatrice
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.6056 pubblicata lo scorso 24 ottobre, ha respinto il ricorso presentato da una farmacista contro una sentenza del Tar Lazio 7048/18 riguardante l’approvazione della graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario del Lazio per l’assegnazione di 271 sedi farmaceutiche. In particolare, la ricorrente lamentava la mancata valutazione di un “corso di perfezionamento biennale” in omeopatia e di alcuni “corsi di aggiornamento professionale”.
Nella sentenza, la Corte suprema ha sostenuto che “l’art. 8 del bando di concorso faceva espressamente rinvio al Dpc, n. 298/1994, recante il regolamento per la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso di assegnazione delle sedi farmaceutiche.
Il medesimo articolo 8 della lex specialis investiva, altresì, la Commissione esaminatrice del compito di determinare i criteri integrativi per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel bando e nella normativa vigente”. Inoltre, i giudici ricordano che “le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un’amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere.
In tal senso la Commissione esaminatrice, avvalendosi delle prerogative fissate dallo stesso bando di gara, qui non in contestazione, ha integrato, nei termini suesposti, la disciplina di cui al DPCM n. 298/1994”. Nello specifico, continua il provvedimento, “rispetto alla mancata valutazione del ‘corso di perfezionamento biennale’ in omeopatia, il Collegio rileva come l’impostazione privilegiata dalla Commissione si muova essenzialmente nel solco tracciato dal richiamato Dpcm che, quanto ai titoli di studio, circoscrive l’ambito dei titoli di perfezionamento post lauream perimetrandolo in funzione, da un lato, dei soggetti accreditati al loro rilascio e, dall’altro, dell’attinenza con l’attività di settore. Ed, invero, l’articolo 6 comma 1 del d.p.c.m. 298/1994 assegna rilievo alle specializzazione universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di Farmacia o Chimica e tecnologia farmaceutiche”.