Concorso straordinario. Tar Calabria: non valutabili ai fini del punteggio master, corsi di perfezionamento e laurea triennale in scienze biologiche
Con sentenza n. 1267 del 26 giugno 2018, il Tar Calabria si è espresso in merito alla diversa natura dei titoli di diploma di specializzazione e di master di II livello e sulla loro valutazione nell’ambito dei concorsi straordinari per l’assegnazione di sedi farmaceutiche. Il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso presentato da due farmacisti che avevano partecipato in forma associata e lamentavano la mancata valutazione, alla stregua del diploma di specializzazione, di alcuni corsi di perfezionamento e del master di II livello. “Nel determinare i criteri di valutazione dei titoli, l’art. 8 del bando fa rinvio all’art. 6 Dpcm n. 298 del 1994 – si legge nella sentenza – il quale, nell’indicare i titoli valutabili, non fa alcun riferimento ai master di II livello e, più in generale, ai corsi di perfezionamento. Va poi evidenziato, come già avvenuto in giurisprudenza (Tar Basilicata 29 agosto 2017, n. 594), che il diploma di specializzazione e quello di master configurano titoli di studio differenti. In particolare, i corsi di specializzazione hanno l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea, mentre i master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, che le università possono autonomamente attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo. Tali diversità, relative anche al valore del titolo di studio rispettivamente conseguito, giustificano la diversa valutazione dei master di II livello e dei corsi di perfezionamento rispetto al diploma di specializzazione”. Riguardo, invece, alla laurea triennale in scienze Biologiche, i giudici amministrativi hanno precisato che “la mancata attribuzione di punteggio è conforme ai criteri elaborati dalla commissione e che le determinazioni da questa assunte non risultano censurabili in termini di irragionevolezza o di arbitrarietà né, peraltro, possono considerarsi ipso facto illegittime o discriminatorie in ragione della semplice difformità rispetto alle omologhe determinazioni assunte, nell’esplicazione della propria discrezionalità tecnica, da altre Commissioni esaminatrici”.