Consiglio di Stato. Divieto di assegnazione di più sedi farmaceutiche in contitolarità

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2569/2018 pubblicata il 27 aprile, ha respinto definitivamente il ricorso di un farmacista che chiedeva l’annullamento della graduatoria degli idonei del concorso straordinario indetto nel 2012 dalla Regione Lazio. Nel ricorso si contestava anche che una delle sedi fosse stata assegnata dall’amministrazione alla cosiddetta “titolarità pro indiviso” di farmacisti in gestione associata e non alla società che questi avrebbero costituito. I giudici hanno ricordato il parere n. 69 del 3 gennaio 2018 dello stesso Consiglio di Stato, secondo il quale “non è precluso ai farmacisti in gestione associata, che in tale forma hanno preso parte al concorso straordinario e hanno l’obbligo di garantire il vincolo della gestione associata a base paritaria per tre anni, costituire una società, anche di capitali, pure prima che scada il triennio di cui all’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con mod. in l. n. 27 del 2012. Questo a patto che alla società non partecipino, prima della conclusione del vincolo, soggetti diversi da essi”. “La Regione – spiega la sentenza – era tenuta ad assegnare anche formalmente la titolarità della farmacia a quegli stessi farmacisti persone fisiche, che hanno a tale titolo partecipato al concorso straordinario (seppure nella forma della “gestione associata”), salvo, ovviamente, il diritto/dovere, in capo a questi, di gestire l’attività imprenditoriale farmaceutica in forma collettiva secondo le sole modalità consentite dall’ordinamento e, comunque e nello specifico, dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017”. Sul medesimo tema si è pronunciato anche il Tar Lazio che, con la sentenza 2720/2018, ha chiarito che risulta “indiscutibilmente normato il divieto al cumulo dell’esercizio di due diverse sedi farmaceutiche” in capo allo stesso soggetto. La finalità sottesa all’art. 112 del R.D. n.1265/1934 è, infatti, quella di impedire il sorgere di fenomeni di speculazione conseguenti alla concentrazione di più esercizi farmaceutici in capo ad uno stesso soggetto. Con specifico riferimento ai concorsi straordinari per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, di cui all’art. 11 del citato D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012, i giudici hanno ribadito che la possibilità di partecipare in forma associata anche in due Regioni diverse, non può ritenersi in alcun modo un elemento legittimante l’assegnazione di più sedi in contitolarità a persone fisiche, dovendosi considerare una facoltà limitata alla fase della partecipazione alle procedure di concorso ma non anche a quella dell’assegnazione definitiva delle sedi farmaceutiche.

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