Consiglio di Stato. La determinazione della zona di competenza di ciascuna farmacia deve rispettare i criteri di densità e imprenditorialità

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4855/2018, ha affermato che rientra nella discrezionalità del Comune determinare la zona di competenza di ciascuna sede farmaceutica, ispirandosi però a criteri di accessibilità e densità, senza comprimere eccessivamente le scelte imprenditoriali del farmacista. Secondo i giudici, il comune nell’individuare le zone di competenza deve rispettare “l’equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. “La delimitazione della zona di competenza – continua la sentenza – di ciascuna sede farmaceutica, tanto più se di nuova istituzione, è funzionale ad individuare il potenziale bacino di utenza della nuova farmacia, e deve rispondere a molteplici esigenze, che spetta al Comune contemperare attraverso il compimento di valutazioni, e conseguenti scelte localizzative, ispirate ad evidenti e irrinunciabili canoni di discrezionalità tecnica”. “Poiché, però, la determinazione della zona di competenza di ciascuna farmacia riveste carattere vincolante per il farmacista assegnatario in ordine alla concreta ubicazione della sede (non potendo questa essere collocata, evidentemente, al di fuori dei confini della zona di pertinenza) – sottolineano i giudici – essa deve essere ispirata a criteri che se, da un lato, devono tenere conto dell’esigenza di assicurare la copertura con il servizio farmaceutico delle zone meno densamente popolate e periferiche del territorio comunale, dall’altro lato, non devono comprimere eccessivamente le scelte imprenditoriali del farmacista determinando l’anti-economicità della nuova sede farmaceutica: questa, infatti, finirebbe con il ritorcersi contro lo stesso interesse pubblico alla corretta distribuzione del servizio farmaceutico, incidendo sulla qualità del medesimo e, in una più ampia prospettiva temporale, determinando la privazione del servizio de quo in danno delle zone che non siano idonee a garantire la sopravvivenza economica della nuova farmacia”.

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