Consiglio di Stato. No a concorso nuova sede se non sono trascorsi almeno 10 anni dal trasferimento della propria farmacia

Con sentenza n. 229 del 10 gennaio 2020, il Consiglio di Stato ha affermato che il divieto sancito dall’art. 12 della L. n. 475/1968, che impedisce al farmacista di concorrere all’assegnazione di un’altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall’atto del trasferimento della propria farmacia, si applica anche quando la cessione sia stata effettuata da una società di persone.

Secondo i giudici amministrativi, “sia argomenti attinenti alla disciplina civilistica delle società di persone, sia considerazioni più strettamente inerenti alla disciplina pubblicistica dell’attività farmaceutica, inducono a ritenere che la formula preclusiva, incentrata sulla figura del farmacista che abbia ceduto la propria farmacia” ricorra anche quando il trasferimento sia formalmente posto in essere da una società di persone.

In particolare, la Corte suprema ha evidenziato che “il citato divieto, oggetto del caso di specie, rappresenti una soluzione di compromesso tra l’interesse del titolare dell’esercizio farmaceutico a monetizzare la posizione conseguita, senza per questo precludersi successive chances di nuova assegnazione, e quello pubblico a preservare la connotazione pubblica del servizio farmaceutico, depurandolo da (o, comunque, conferendo rilievo secondario) a profili di carattere meramente speculativo e commerciale”.

Sotto il profilo civilistico, il Consiglio di Stato ha osservato che “l’assenza, nelle società di persone, della personalità giuridica, e quindi di una autonomia patrimoniale perfetta, non consenta di prefigurare una netta e rigida separazione tra il patrimonio sociale e quello dei singoli soci: ciò che trova limpida manifestazione nella regola secondo cui nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali”.

Ne consegue – continua la sentenza – che tutti gli elementi che compongono il patrimonio sociale, ivi compreso il diritto di esercitare la farmacia ed il compendio aziendale all’uopo destinati, non possono non ritenersi propri anche dei singoli soci: i quali, non a caso, detengono uti singuli il potere di decidere della alienazione di quel patrimonio, tanto più se incidente su elementi dello stesso strettamente connessi all’oggetto sociale (e quindi alla sopravvivenza della società)”.

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