Da farmacia in forma individuale a farmacia di Srl unipersonale
Che c’è di vero nella voce secondo la quale la srl unipersonale potrebbe non essere idonea ad assumere la titolarità di una farmacia? Una farmacia con ditta individuale può cioè trasformarsi in una srl unipersonale? E con quali vantaggi?
Per rispondere al Suo primo interrogativo, in quella “voce” non può esserci nulla di vero [a meno che …].
L’art. 7, comma 1, della L. 362/91, come riscritto dall’art. 1, comma 157, lett. a), della L. 124/2017, dispone ora espressamente che “sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità delle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata”.
E sono società di capitali – non è consentito pensarla diversamente – sia le srl pluripersonali come le srl unipersonali, che neppure ai nostri fini possono infatti essere considerate un tipo/forma di società a sé stante: depone evidentemente in tal senso anche la prescrizione dell’art. 2463, comma 1, c.c. secondo cui la società a responsabilità limitata “può essere costituita con contratto o con atto unilaterale”, così ammettendo la possibilità dell’unicità del socio fin dalla costituzione della società come in un qualunque momento successivo della vita societaria.
Almeno in principio, del resto, nell’odierno sistema di diritto commerciale la srl unipersonale differisce dalla srl pluripersonale – trascurando alcuni aspetti di minor rilievo – soltanto per talune anche se importanti disposizioni di garanzia nei confronti dei terzi, previste a bilanciamento dell’unipersonalità della compagine sociale: e quella più cospicua è senz’altro la disposizione del comma 2 dell’art. 2462 c.c., che afferma la responsabilità illimitata dell’unico socio nel caso in cui egli non abbia esattamente adempiuto agli obblighi previsti in materia di conferimenti e di pubblicità ex artt. 2464 e 2470 c.c.
In definitiva, pertanto, le srl unipersonali devono in astratto ritenersi pienamente ammesse (anche) alla titolarità di farmacie, al pari delle loro “sorelle” pluripersonali.
Quanto allora alla “trasformazione” della farmacia che Lei evoca nella seconda parte dell’email – da impresa individuale a impresa societaria, con tanto di trasferimento [anche] della titolarità dell’esercizio da un soggetto/persona fisica a un (altro e diverso) soggetto/società – si risolverebbe nella costituzione, del tutto legittima, proprio di una srl unipersonale, sia pure mediante conferimento dell’azienda-farmacia da parte del titolare individuale che ovviamente assumerebbe in questo caso anche la veste di unico socio.
Si tenga però presente [e così spieghiamo quell’“a meno che” iniziale…] che l’elaborazione giurisprudenziale della Legge Concorrenza è appena iniziata – e indubbiamente non è iniziata nel migliore dei modi, visto il parere del CdS del 3 gennaio u.s. – e quindi qualche perplessità, magari nel tempo e cioè via via che l’approfondimento della aggrovigliata vicenda delle incompatibilità andrà avanti, potrebbe circondare anche l’assunzione della titolarità di una farmacia da parte di una srl unipersonale.
Stiamo pensando in particolare [ma è soltanto un dubbio e nulla più] all’ipotesi che al socio unico si ritenga estesa, poniamo, la disciplina che riguarda il titolare individuale e che pertanto gli sia richiesto [ai sensi dell’art. 12 della l. 475/68] anche lo status di farmacista idoneo, talché il socio unico non solo dovrebbe essere ineludibilmente una persona fisica – con la conseguente esclusione (che ovviamente farebbe tanto rumore…) di qualsiasi società – ma non potrebbe in ogni caso trattarsi né di un “non farmacista”, né di un “semplice” farmacista.
Non si può perciò escludere del tutto [ma anche questo non è nient’altro che un dubbio] che dal socio unico la giurisprudenza possa altresì pretendere il rispetto integrale, quindi anche nella sostanza, della disposizione che sancisce l’incompatibilità con la “posizione di titolare … di altra farmacia” [art. 8, comma 1, lett. b) l. 362/91], impedendogli di conseguenza l’acquisizione di partecipazioni – nello status o meno di socio unico – in altre società titolari di farmacia, quel che infatti al titolare in forma individuale non è al momento consentito.
È chiaro però che tali assunti – che in questo specifico segmento del sistema implicherebbero con grave imbarazzo l’equiparazione della srl unipersonale non già alla srl pluripersonale ma alla titolarità individuale – finirebbero per incidere seriamente sullo schermo della responsabilità limitata che il codice civile ha voluto invece assicurare anche alla srl uninominale [e altresì, dal 2004, alla spa uninominale].
Senonché, guardando questa volta alla vicenda dal punto di osservazione opposto, quello della srl uninominale come tale, non si può escludere neppure [beninteso, è un ulteriore semplice dubbio] che il CdS – ritenendo tuttora pienamente in vigore il secondo comma dell’art. 112 TU.San. (e per ora certamente è così, ma domani chissà…) per il quale “è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona” – ravvisi nell’acquisizione di più farmacie da parte di una stessa srl uninominale una forma di abuso del diritto ex art. 1344 cod. civ. [una figura che in principio è chiara ma nella sua sfera applicativa è fatalmente indefinibile] perché elusiva di una norma imperativa come sicuramente è il secondo comma dell’art. 112.
Come d’altra parte potrebbero essere considerate fattispecie di abuso del diritto anche le due ipotizzate poco fa con riguardo al socio unico, laddove le norme imperative “eluse” sarebbero rispettivamente l’art. 12 della l. 475/68 e l’art. 8, comma 1, lett. b), della l. 362/91.
Insomma, augurandoci di essere stati sufficientemente chiari, abbiamo in pratica prospettato – come poco più di una mera ipotesi, ripetiamo – un confronto/scontro tra princìpi di ordinamenti diversi [e uno dei due strettamente di settore] di cui sarebbe difficile prevedere l’esito, anche se cresce sempre più la sensazione non gradevole che almeno alcuni dei lacci o lacciuoli che hanno reso a lungo forte e di qualità il sistema farmacia, ma che certo segnerebbero questo virtuale confronto/scontro, siano destinati a cadere, a scapito naturalmente della normazione settoriale.
Questi tuttavia non sono problemi che al momento possono riguardarLa, perché da un lato – se abbiamo compreso esattamente le Sue perplessità – qui la srl uninominale acquisirebbe la sua prima farmacia e, dall’altro, essa nascerebbe a seguito di conferimento dell’esercizio da parte di un titolare individuale, e perciò di un farmacista idoneo.
Quanto alla convenienza della scelta, crediamo – senza volerci addentrare nella disamina di una vicenda comunque molto articolata e dalle mille sfaccettature in dipendenza anche e soprattutto delle peculiarità delle varie fattispecie – di dover ribadire quel che abbiamo sottolineato altre volte: la gestione societaria in forma capitalistica della farmacia [non dimenticando che le farmacie, nonostante tutto, sono piccoli/medi esercizi di vendita al dettaglio…] non presenta, quantomeno in termini generali, autentici vantaggi a fronte invece di sicuri appesantimenti burocratici che essa recherebbe rispetto alla gestione dello stesso esercizio in forma personalistica (snc o sas).
È vero che per le società di persone il codice non configura l’uninominalità, ma tutto sommato questo sarebbe un ostacolo tutt’altro che complicato da superare.
Inoltre, e per concludere, il vantaggio di maggior rilievo, che sta ovviamente nella responsabilità limitata, potrebbe spesso essere nel concreto vanificato dalle pretese nei confronti dell’unico socio – da parte di banche, altri istituti finanziari e fornitori – di prestare garanzie personali/sussidiarie nel caso non infrequente in cui la srl unipersonale [il che, s’intende, vale però allo stesso modo anche per la srl pluripersonale] non possa contare su un patrimonio tangibile di consistenza adeguata alle dimensioni aziendali.
Avremo comunque altre occasioni per riparlarne.
(gustavo bacigalupo)