Dal tribunale di Roma un importante chiarimento sui poteri di controllo dell’accomandante (…che restano del tutto circoscritti)
Sappiamo che, diversamente dagli accomandatari, i soci accomandanti – naturalmente anche quelli di una Sas titolare di una o più farmacie – rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente al valore della quota da ciascuno di loro conferita (art. 2313, comma 1, c.c.). Al beneficio della responsabilità limitata fa tuttavia da “contraltare” il divieto di compimento di ogni atto amministrativo a pena della perdita del beneficio della responsabilità limitata e dell’esclusione dalla società (art. 2320, comma 1, c.c.); nelle Sas, infatti, possono amministrare solo gli accomandatari e, parimenti, tale prerogativa è bilanciata dall’assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Tuttavia i soci accomandanti non sono privi di qualsiasi potere di controllo sull’operato dei soci accomandatari-amministratori: l’art. 2320, comma 3, c.c. dispone infatti che “(i)n ogni caso essi [i soci accomandanti – n.d.r.] hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.” Ebbene, una recente ordinanza del Tribunale di Roma (XVI Sez. Civ.) del 13 febbraio scorso (RG n. 60317/2017) ci consente di fare chiarezza sull’esatta portata della disposizione appena richiamata. Secondo i giudici capitolini, nella società in accomandita semplice il controllo dei soci accomandanti sulla gestione consiste nel mero diritto di ottenere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l’esattezza, e l’accesso “ai libri e agli altri documenti della società” è consentito solo a questo fine restando escluso ogni diritto di accedere integralmente ed in ogni tempo (vale a dire prima del ricevimento del bilancio) alla documentazione sociale e quindi si tratterebbe, a ben guardare, di un controllo ex post sull’attività degli amministratori esercitato per mezzo della verifica della veridicità e correttezza del rendiconto di gestione. L’approvazione del bilancio, del resto, è atto che spetta istituzionalmente ai soci accomandatari e agli accomandanti è riservato solo un diritto di impugnazione dello stesso allo scopo di provocarne un sindacato di legittimità inteso come rispondenza del documento contabile alle operazioni sociali. I limiti dei poteri di controllo dei soci accomandanti possono essere colti ancora meglio se vengono posti a confronto con quelli propri dei soci di Snc non amministratori. Per le società in nome collettivo, infatti, l’art. 2261 c.c. prevede che “(i) soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti. Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell’amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso” [la sottolineatura è nostra – n.d.r.]. Ai soci di snc, perciò, anche quando non partecipino all’amministrazione, è attribuito – come naturale bilanciamento del loro status di soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali – un ben più incisivo potere di vigilanza attiva e di controllo diretto sugli affari sociali, che si articola in un diritto di informativa e di accesso alla documentazione anche in corso di esercizio, nonché nel diritto di ottenere, al termine di ogni gestione annuale, il relativo rendiconto. In ben diversa posizione si collocano invece, come abbiamo visto, i soci accomandanti per i quali, come ha affermato l’ordinanza citata, i poteri a questi riconosciuti in materia di controllo dell’operato degli amministratori “(…) non possono configurarsi alla stregua di quelli previsti dall’articolo 2261 cod. civ. per i soci della società in nome collettivo, trattandosi di un sindacato che, da una parte, verte non già sull’amministrazione, ma sulla esattezza dei dati esposti in bilancio e, dall’altra, è consentito solo al termine dell’esercizio sociale. In questa prospettiva, deve anche concludersi che gli accomandanti non hanno il diritto di avere dagli amministratori notizia circa la gestione dell’impresa sociale e nemmeno il diritto di consultare i libri ed i documenti nel corso dell’esercizio”.
(stefano civitareale)