Dalla Cassazione uno stop agli accertamenti “sine die” per i costi ad utilità pluriennale

Quando l’Agenzia delle Entrate contesta [sotto uno o più profili] la deducibilità di un costo sostenuto per l’acquisto di un bene strumentale per l’esercizio di un’attività di impresa (e quindi anche di una farmacia), assume di poter effettuare i controlli anche oltre il termine di decadenza riferito all’anno di acquisto del cespite. Infatti, sostiene l’amministrazione finanziaria, la deduzione del costo viene “spalmata” in più anni per effetto del processo di ammortamento e perciò ciascun periodo interessato potrebbe essere oggetto di verifica, anche quando il termine di decadenza dell’anno di acquisizione del bene sia ormai spirato. Così, esemplificando, se l’acquisto di un bene strumentale – poniamo per 10.000 euro – è avvenuto nel 2010 e le quote di ammortamento, calcolate al 10%, si protraggono per 10 anni e pertanto fino al 2019, una qualsiasi contestazione sulla deducibilità di quel costo si “proietterebbe” immancabilmente sulla deducibilità di ciascuna quota di ammortamento, diventando nei fatti accertabile fino al 2025 (art. 43, comma 1, D.P.R. 600/73). Senonché, questa tesi – che finisce evidentemente per ampliare spesso di parecchio i tempi a disposizione del Fisco per i propri controlli e fa vivere a lungo i contribuenti nell’incertezza, e in più con l’obbligo di conservare tutto scrupolosamente per un pari periodo al fine di approntare alla bisogna un’efficace difesa – è stata di recente fermamente censurata dai giudici di legittimità (Sez. V n. 9993 del 06/12/2017). Gli Ermellini, in particolare, rifacendosi alla stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di termini di decadenza dell’accertamento, ritengono che “in ipotesi di costi che danno luogo a diritto a deduzione frazionata in più anni e di quote di ammortamento [la sottolineatura è nostra] la decadenza in danno dell’Agenzia deve ritenersi necessariamente maturare con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono stati concretamente sostenuti [ termine di accertamento in vigore al momento del fatto in giudizio – n.d.r.] e l’ammortamento è stato iscritto a bilancio venendosi, altrimenti, a violare lo stesso dictum di Corte Cost. 280/05; è alle anzidette annualità che si ricollegano, infatti, i presupposti del diritto alla deduzione e, quindi, il diritto medesimo nel suo definitivo valore (mentre il frazionamento interferisce solo sul relativo mero esercizio) e la predisposizione della documentazione giustificativa” poiché a ben vedere “(…) se è pur vero che ogni esercizio è autonomo, la rettifica della quota d’ammortamento non è più possibile qualora non dipenda da erroneità della sua determinazione (perchè superiore a quanto inizialmente previsto, o malamente calcolata) [la sottolineatura è sempre nostra] e erroneamente l’Ufficio non abbia mai proceduto al disconoscimento dell’iscrizione nel bilancio del costo da ammortizzare negli anni successivi.”
In buona sostanza, la rettifica di una quota di ammortamento oltre il termine di decadenza per l’accertamento dell’anno di acquisto del cespite è ammissibile solo per un evidente errore di calcolo ovvero per violazione di eventuali regole che impongano una deducibilità limitata; ma, ben diversamente, se la contestazione si appunta per aspetti diversi (valore, inerenza, ecc.) sul “costo storico” in quanto tale, e quindi il Fisco non rispetta i termini di accertamento dell’anno di acquisto, la rettifica è illegittima. Quanto sopra varrebbe, secondo questa stessa pronuncia, per ogni costo che dà diritto a deduzione frazionata in più anni, comprese ad esempio le spese per le ristrutturazioni edilizie [un tema che interessa molti di noi] che, come noto, danno diritto ad una detrazione Irpef del 50% ripartita in dieci anni e che costringono per l’appunto chi ne usufruisce a conservare la documentazione giustificativa fino allo spirare del termine di accertamento dell’anno dell’ultima rata. Attenzione, però, a sbarazzarsi con eccessiva disinvoltura di tutto [anche se la tentazione può essere forte…], perché il Fisco notoriamente non si arrende con facilità, e spesso neppure dinanzi agli assunti della Cassazione.
(stefano civitareale)

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