Decreto fiscale. Le farmacie esonerate dall’obbligo di fatturazione elettronica

Le farmacie, per l’anno 2019, saranno esonerate dall’obbligo della fatturazione elettronica dal lato attivo e dovranno gestire esclusivamente la ricezione e conservazione delle fatture elettroniche passive. È quanto stabilisce il Decreto fiscale, approvato ieri a Montecitorio con 272 voti a favore, 143 contrari e tre astenuti.

La legge Fiscale ha confermato l’esonero per gli operatori sanitari dall’obbligo di fatturazione elettronica per il periodo d’imposta 2020 in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Per quel che riguarda invece i dati degli scontrini elettronici, dal 1° luglio 2020 il sarà direttamente il Sistema Tessera Sanitaria a mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati fiscali trasmessi dagli operatori, esclusi quelli della descrizione dell’operazione e del codice fiscale del cliente.

La misura riguarda le farmacie pubbliche e private e i medici, oltre alle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Irccs, policlinici universitari, presidi specialistici ambulatoriali, strutture per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica e assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari.

L’altro provvedimento rilevante per il settore del farmaco sono le disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica, riferite ai rimborsi del paybak per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Le nuove norme chiariscono che per la validità delle suddette transazioni basterà, per la parte pubblica, la sola sottoscrizione dell’Agenzia italiana del farmaco.

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