Diritto camerale 2019: gli importi in misura fissa e quelli in misura percentuale
Il c.d. diritto camerale è un tributo che, come noto, tutte le imprese [individuali e societarie] iscritte al Registro delle Imprese devono pagare alla Camera di Commercio per il solo fatto di essere iscritte al Registro stesso e al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.).
È un diritto dovuto per anno solare e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nel corso dell’anno; pertanto, deve essere liquidato interamente da chi risulti/sia risultato iscritto o annotato nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. anche per un solo giorno dell’anno di riferimento.
Il Ministero dello Sviluppo economico (MiSe), con la nota n. 432856 del 21 dicembre 2018, ha fornito indicazioni sull’ammontare del diritto camerale dovuto dalle imprese secondo le diverse circostanze (ditte individuali, società semplici, società di persone, società di capitali); nel documento, oltre a contenere le istruzioni sulla corretta applicazione degli arrotondamenti, vengono indicati gli importi base 2019 sia dei diritti da pagare in misura fissa e sia dei diritti da pagare in misura percentuale.
Si tenga conto che tanto per gli uni quanto per gli altri gli importi base (determinati dal MiSe) non hanno subito variazioni rispetto al 2018, e però, attenzione, i singoli enti camerali possono deliberare – essendone autorizzati proprio dal MiSe per il biennio 2018-2019 con decreto 2 marzo 2018 – eventuali incrementi.
Si riportano pertanto qui di seguito gli importi base 2019 sia delle misure fisse come delle misure percentuali.
DIRITTI CAMERALI 2019: IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA
[importi base]
Sede Unità Locale
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA (IMPORTI BASE)
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 44 € 8,80 €
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 100 € 20 €
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA (IMPORTI BASE)
Società semplici non agricole 100 € 20 €
Società semplici agricole 50 € 10 €
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 100 € 20 €
Soggetti iscritti al R.E.A. 15 €
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL’ESTERO
Per ciascuna unità locale/secondaria 55 €
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè imprese iscritte nel Registro diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie), è necessario che per esse si applichino al fatturato 2018 le aliquote sotto indicate.
DIRITTI CAMERALI 2019: IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA PERCENTUALE
[importi base]
SCAGLIONI DI FATTURATO
(somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale) ALIQUOTE
da Euro a Euro
0 100.000,00 200,00 € (misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino ad un massimo di 40.000,00 €)
Si ricorda inoltre che la misura fissa per la prima fascia di fatturato – nel calcolo da utilizzare comunque nell’importo integrale di 200,00 € – è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50% con la conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 €, l’importo del diritto annuale da versare è pari a 100,00 €.
Sia nel caso di misure fisse che commisurate al fatturato dell’esercizio precedente, occorre – quando necessario – provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del MiSe n. 19230 del 30 marzo 2009, quindi applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto negli altri casi.
Ricordiamo infine che, al pari degli altri anni, per tutte le farmacie assistite sarà lo Studio a provvedere al calcolo del diritto camerale 2019 dovuto per il singolo esercizio annuale e ad aggiungere dunque il relativo importo – con il codice tributo 3850 – alle altre imposte conseguenti al Mod. Unico 2019-Redd. 2018 [in scadenza, secondo il calendario fiscale attuale, il 30 giugno p.v. ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, il 31 luglio p.v.].
Naturalmente, come per tutti gli altri tributi, invieremo a tempo debito il Mod. F24 delle imposte dovute, il cui versamento verrà da noi addebitato sul c/c indicato dalla farmacia [ove quest’ultima abbia aderito al servizio F24online reso dallo Studio] o che invece la farmacia dovrà liquidare direttamente nel caso in cui essa provveda in modo autonomo mediante home-banking.
(andrea raimondo)