Disponibile per i successivi interpellati anche la sede/farmacia “decaduta” dalla titolarità dopo l’apertura dell’esercizio

In questi giorni ho avuto modo di parlare telefonicamente con un funzionario regionale responsabile del settore concorsi, ponendogli questa domanda: una farmacia accettata nel concorso straordinario e aperta al pubblico ma poi rinunciata per il conseguimento di un’altra sede in un altro concorso può essere assegnata nello stesso concorso straordinario ai concorrenti interpellati successivamente?
Io credo, ma in disaccordo con il funzionario, che la Regione non possa attingere nuovamente dalla medesima graduatoria interpellando i concorrenti non ancora interpellati, ma deve inserire questa farmacia nel primo concorso ordinario che sarà bandito.
Qual è il Vs. pensiero?

 Ricordiamo intanto il testo del comma 6 dell’art. 11 del Decreto Crescitalia nella parte che regola questa specifica vicenda: “Dopo la scadenza del termine previsto per l’accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all’esaurimento delle sedi messe a concorso o all’interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per 6 anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma”. Lei ritiene dunque che le sedi farmaceutiche “eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso”, e da includere pertanto nel primo interpello successivo alla “vacanza”, siano soltanto quelle – rurali sussidiate o soprannumerarie, naturalmente – diventate “disponibili” per effetto della rinuncia/decadenza dei rispettivi titolari in forma individuale che in quello stesso concorso straordinario abbiano conseguito [individualmente o in forma associata] un’altra sede.Ora, la ratio della norma – come si rileva agevolmente anche dalle altre disposizioni dell’art. 11 [non dimentichiamo i termini di massima accelerazione previsti nel comma 3: “sessanta giorni” per bandire il concorso e “dodici mesi” (!) per finire tutto (?), assegnazioni comprese…] – è certo (anche) quella di incrementare l’assistenza farmaceutica il più rapidamente possibile, cosicché, se non altro per tale aspetto essenziale, tra le sedi “eventualmente resesi vacanti ecc.” dovrebbero poter rientrare [d’altronde, ubi eadem ratio…] anche quelle che, sin dall’origine inserite nel bando e perciò ab initio messe a concorso, siano risultate “vacanti” per motivi estranei alla rinuncia/decadenza dalla titolarità di chi abbia partecipato con successo alla procedura concorsuale. Anche il disposto letterale potrebbe inoltre autorizzarne, o comunque non escludere, un’applicazione più estesa e quindi comprensiva, quantomeno, anche delle sedi/farmacie dalla cui titolarità sia decaduta la formazione già assegnataria in forma associata che tuttavia – cammin facendo ma prima della scadenza del triennio di proscrizione – abbia perduto uno o più componenti per ragioni diverse da quelle “legittimate” dal comma 7 dello stesso art. 11 [“premorienza o sopravvenuta incapacità”].Potremmo portare più di un esempio a questo riguardo, ma l’ipotesi concretamente più ricorrente, come noto, è proprio quella evocata nel quesito, cioè del conseguimento nella stessa o in diversa formazione di un’altra sede in un altro concorso, quando alla “doppia assegnazione” si sia opposta una delle due Regioni: e, se guardiamo bene, anche questo potrebbe in fondo configurare un caso in cui una sede [nell’uno o nell’altro dei due concorsi] sia diventata “vacante” a seguito di “scelte effettuate dai vincitori di concorso”. È vero che, secondo i principi che regolano i concorsi ordinari, il rilascio della titolarità della farmacia relativa a una delle sedi a concorso la sottrae definitivamente a qualunque ulteriore scorrimento della graduatoria e va assegnata nel successivo concorso ordinario [ovvero, se ancora efficace, scorrendo l’eventuale graduatoria “quadriennale”]; ma è vero altresì che nel concorso ordinario seguono questa stessa sorte anche le farmacie resesi “vacanti” per la decadenza di diritto ex art. 112 TU., quando cioè il suo titolare, partecipando a quel concorso, ne abbia accettato un’altra, e che almeno questa sia una fattispecie richiamata nell’art. 11 non c’è alcun dubbio. Se allora l’art. 11 del Decreto Crescitalia introduce sicuramente per il concorso straordinario una deroga [appunto quella appena richiamata] a un principio fondamentale del concorso ordinario, non sembra irragionevole né contrario ai criteri ermeneutici – essendo anzi aderente, come detto, alla ratio dell’intero art. 11, come forse anche allo stesso dettato del comma 6 – allargarne l’ambito applicativo “lasciando” in quello straordinario anche le sedi già assegnate e attivate ma medio tempore “decadute” [le virgolette sono d’obbligo, perché non tutte le vicende che possono condurre a queste conseguenze sono classificabili come provvedimenti di decadenza] dalla titolarità dell’esercizio. Conseguentemente anch’esse, al pari delle altre, crediamo vadano offerte ai concorrenti interpellati in prosieguo, sia pure nel limite – s’intende – dei sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
In conclusione, pur senza certezze incrollabili, la nostra predilezione è per un’interpretazione estensiva, come si è tentato di chiarire, del comma 6 dell’art. 11.
(gustavo bacigalupo)

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