Distanze minime tra farmacie: il Consiglio di Stato conferma l’obbligo dei 200 metri anche dopo modifiche alla viabilità

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 212/2025, ha respinto l’appello di una farmacia contro la decisione del TAR Lazio che aveva annullato l’autorizzazione al trasferimento della sua sede farmaceutica.
La controversia ruota attorno al rispetto della distanza minima di 200 metri tra farmacie, prevista dalla legge n. 475/1968.

La Farmacia in questione aveva ottenuto l’autorizzazione a trasferire la propria sede in un’area interessata da un’altra farmacia che aveva impugnato il provvedimento poiché la distanza (tra le due farmacie con l’introduzione di nuove strisce pedonali)
era diventata inferiore ai 200 metri previsti dalla legge.
Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso, annullando l’autorizzazione per difetto di istruttoria, in quanto l’ente preposto aveva basato la propria decisione su una misurazione effettuata prima dell’installazione delle nuove strisce pedonali,
che avevano modificato il percorso pedonale più breve tra le due farmacie.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, respingendo le tre principali argomentazioni della Farmacia ricorrente:

1. Ha ribadito che, secondo il principio del “tempus regit actum”, l’amministrazione deve considerare la situazione di fatto esistente al momento dell’adozione del provvedimento finale, e non quella presente al momento del sopralluogo iniziale.
2. Ha confermato la legittimità del limite dei 200 metri, ritenendolo compatibile sia con i principi costituzionali che con quelli comunitari sulla libera concorrenza, in quanto funzionale a garantire una distribuzione equilibrata del servizio farmaceutico sul territorio.
3. Ha respinto l’argomento secondo cui solo uno degli ingressi della farmacia dovesse essere considerato per il calcolo della distanza, stabilendo che in caso di più accessi autorizzati, va considerato quello più vicino alla nuova farmacia.

La sentenza ribadisce l’importanza della pianificazione territoriale nel settore farmaceutico, confermando che le limitazioni all’apertura di nuove farmacie sono giustificate dall’esigenza di garantire un accesso equilibrato al servizio per tutta la popolazione,
evitando concentrazioni eccessive in alcune zone a discapito di altre.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ricordato come tale sistema di pianificazione sia stato ritenuto legittimo sia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che dalla Corte Costituzionale italiana,
in quanto strumento necessario per garantire il diritto fondamentale alla salute attraverso una distribuzione razionale dei servizi farmaceutici sul territorio.

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