Distributori automatici e farmaci

Vi rivolgo questo quesito perché un collega non titolare ha deciso di installare, in un suo locale, una serie di distributori automatici che dispensano, senza la presenza del farmacista, prodotti salutistici e farmaci OTC e SOP. La mia domanda è: quali tipologie di prodotti possono essere inseriti in questi distributori automatici? Esistono delle specifiche licenze o concessioni?

 

Attualmente le modalità previste e regolate dalla legge – e pertanto consentite – di cessione al pubblico di SOP e OTC sono la dispensazione al “banco” e il commercio elettronico – c.d. “online” – quest’ultimo disciplinato con rigore e dettagli dall’art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006, aggiunto dal D.Lgs. 17/2014.

Quindi, la distribuzione di OTC e SOP mediante un distributore automatico è in principio illecita; è dunque difficile comprendere come il Suo “collega” possa ambire a installare in un qualunque locale commerciale [non si rileva se all’interno o all’esterno, né se si tratta di parafarmacia o di altro] distributori automatici che dispensino, a gettoni o simili, SOP o OTC.

Provando a immaginare, si può pensare che egli intenda attivare – se già non vi abbia provveduto – una parafarmacia all’interno della quale consentire alla clientela di “prelevare” medicinali, evidentemente in “fai da te”, da un distributore automatico ivi installato; ma anche in tale modalità verrebbe violato il disposto di cui al comma 2 dell’art. 5 della Legge Bersani del 2006 per il quale la vendita di SOP e OTC deve comunque essere effettuata “alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine”.

Insomma, neppure in un caso fantasioso come questo un qualunque farmaco può essere dispensato direttamente da una… macchina.

Quanto alla seconda parte del quesito, mediante il distributore automatico – esclusi ovviamente i medicinali, come appena detto – possono essere in pratica ceduti tutti i prodotti del parafarmaco (i profilattici notoriamente si lasciano preferire…) e non è quindi necessaria alcuna specifica autorizzazione, ma semplicemente una comunicazione allo sportello SUAP del Comune competente e alla CCIAA di riferimento per l’attivazione appunto di questo specifico canale di vendita.
(alessia perrotta)

CORRELATI