Enpaf. Approvato Regolamento contributo 0,5%
Nella seduta del 24 aprile 2018, il Consiglio Nazionale dell’Enpaf ha approvato il testo del Regolamento di attuazione riguardante la disciplina del contributo 0,5% introdotto dalla legge di bilancio 2018. L’art.1, c. 441 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, che le società di capitali, nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versino all’Enpaf un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell’iva. La norma stabilisce che il contributo venga versato annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio. La previsione di legge è stata integrata, dunque, da una normativa di attuazione diretta a precisare alcuni aspetti dell’Istituto. Per quanto riguarda le società di persone, la maggioranza dei soci non farmacisti deve essere individuata sulla base dell’ammontare delle quote di partecipazione e non del numero degli stessi. Il regolamento, inoltre, stabilisce che il contributo dello 0,5 per cento non sia frazionabile e sia dovuto per il suo intero ammontare quale che sia la data in cui si è costituita la maggioranza “non professionale” prevista dalla legge. Il versamento del contributo si baserà su un meccanismo di autoliquidazione secondo il quale i soggetti passivi, utilizzando un modello approvato dall’Ente, provvederanno a trasmettere i dati relativi al fatturato e al contributo dovuto, che verrà posto in riscossione tramite un bollettino bancario, similmente a quanto avviene per la contribuzione previdenziale soggettiva dovuta dagli iscritti. In sede di prima applicazione l’Ente elaborerà un proprio database dei soggetti passivi; qualunque costituzione o modifica dell’assetto societario che dovesse fare entrare il soggetto nell’ambito di applicazione del contributo dovrà essere comunicato all’Ente. Il regolamento prevede, infine, la possibilità che, in presenza di omissione o evasione contributiva, l’Ente applichi sanzioni civili sotto forma di somme aggiuntive alla contribuzione omessa o evasa. Il Regolamento in questione dovrà essere sottoposto al vaglio dei ministeri vigilanti e solo dopo l’intervenuta approvazione da parte di questi ultimi conseguirà piena efficacia e diverrà applicabile.