Fofi. Chiarimenti su cumulo soggettivo e cumulo oggettivo
La Fofi, in una nota, ha fornito alcuni chiarimenti applicativi in relazione all’art. 102 TULS. Come a suo tempo già chiarito – si legge nel documento – con circolare federale n. 8973 del 12.9.2014, l’art. 102 del TULS deve intendersi riferito al solo “cumulo soggettivo”, con contestuale divieto dell’esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione o arte sanitaria da parte della stessa persona. In base al recente orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Umbria sent. n. 421/2014; TAR Lombardia – sez. Brescia sent. n. 1692/2016; Cons. di Stato sent. n. 3357/2017), il farmacista non può, pertanto, esercitare contemporaneamente più professioni sanitarie. Da ultimo, con la sentenza n. 4877 dell’8 agosto 2018, il Consiglio di Stato – confermando la citata pronuncia del TAR Umbria – ha chiarito che “l’incompatibilità tra le professioni sanitarie e l’attività di farmacista attiene infatti esclusivamente ai profili deontologici delle relative attività, ed è manifestamente diretta ad evitare il rischio che, in casi di esercizio di entrambi i ruoli, si verifichino gravi distorsioni nel rapporto con i pazienti, o possibili conflitti di interessi o comunque in ogni caso sospetti che il medico-farmacista faccia luogo ad eccessive prescrizioni di medicinali “pro domo sua”. Inoltre, la Federazione ricorda che, con l’entrata in vigore della legge 3/2018 sono oggi riconosciute come sanitarie anche le seguenti professioni: osteopata, chiropratico, chimico, fisico, biologo e psicologo. Con specifico riferimento alla situazione dei farmacisti anche iscritti all’albo dei biologi, considerato l’elevato numero di farmacisti in possesso di tale ulteriore titolo che hanno quindi potuto esercitare, prima dell’entrata in vigore della L. 3/2018, entrambe le professioni, la scrivente, alla luce delle numerose segnalazioni pervenute, ha provveduto ad investire della questione il competente Ministero della salute e avrà cura di fornire ogni utile chiarimento non appena disponibile. Per quanto attiene al cumulo oggettivo, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali – sottolinea la Fofi – è possibile l’esercizio in farmacia anche di altre professioni sanitarie, fermi restando i divieti di comparaggio ed accaparramento di ricette. Come chiarito nella citata sentenza n. 3357/2017, un’interpretazione restrittiva dell’art. 102 T.U.L.S. “non è condivisibile e contrasta con il dato normativo e, in particolare, con la previsione dell’art. 1, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 153 del 2009 che, in attuazione dell’art. 11 del d. lgs. n 69 del 2009, espressamente consente, tra i nuovi servizi, “la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano”. L’evoluzione della normativa in materia mostra dunque che il divieto di cumulare la professione farmaceutica con l’esercizio di altre professioni o arti sanitarie (su cui v., comunque, Cons. St., sez. IV, 1° ottobre 2004, n. 6409) non impedisce di prevedere, presso le farmacie, giornate di prevenzione, nell’ambito di appositi programmi di educazione sanitaria o di specifiche campagne contro le principali patologie a forte impatto sociale, anche mediante visite mediche, la cui finalità, però, sia quella appunto di favorire il valore essenziale della prevenzione sanitaria e l’anticipato contrasto di patologie a forte impatto sociale. Chiarisce, altresì, la sentenza che ovviamente l’eventuale “effettuazione di visite mediche nell’ambito delle giornate di prevenzione dovrà essere realizzata conformemente … alle previsioni …. della normativa in materia e quindi, se del caso, dello stesso art. 45 del r.d. n. 1706 del 1938, il quale prevede che gli ambulatori medico-chirurgici devono sempre avere l’ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi, e non debbono avere alcuna comunicazione interna con esse”. Infine, la Federazione precisa che non sarà possibile effettuare all’interno della farmacia visite mediche e che le stesse, se previste, potranno essere effettuate in appositi ambulatori non annessi né comunicanti con la farmacia stessa. Ad avviso dei giudici amministrativi, “non sembrano pertanto incorrere nella violazione di detta normativa, anche alla luce delle fondamentali finalità sociosanitarie, la collaborazione, ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale e la realizzazione di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale perseguite dall’art. 11, comma 1, lett. b) e lett. c), del d. lgs. n. 69 del 2009” né la previsione di giornate di prevenzione o di incontri periodici con un dermatologo e un odontoiatra, nell’ambito della prevenzione di cui si è detto.