Fofi. Chiarimenti sulla vendita online di medicinali

La Fofi, in seguito a quanto emerso nell’ultima riunione del Consiglio Nazionale, ha ritenuto opportuno riepilogare in una nota la disciplina della vendita on-line dei medicinali per uso umano di cui al D.Lgs. 219/2006. In particolare, la Federazione ricorda che con nota DGDMF prot. 0025654 del 10.5.2016, il Ministero della salute ha chiarito che, in ogni caso, non è consentito l’utilizzo di siti web intermediari, piattaforme per l’e-commerce (marketplace) ovvero applicazioni mobile per smartphone o tablet (APP), funzionali alla gestione on line dei processi di acquisto, in quanto la vendita on line è ammessa unicamente ai soggetti autorizzati. Inoltre, è stato evidenziato che l’utilizzo di piattaforme tecnologiche che dal prodotto, scelto dall’utente, risalgono ad un venditore autorizzato selezionato dal sistema, appare in contrasto con il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini, previsto dall’art. 15 della L. n. 475/1968. Il comunicato ha precisato che i distributori all’ingrosso di medicinali non possono vendere on line i medicinali. Il titolare di farmacia in possesso anche dell’autorizzazione alla distribuzione può vendere on line solo i medicinali acquistati dalla farmacia con il codice univoco della stessa e conservati presso il magazzino della farmacia. Il prezzo dei farmaci venduti on line non può essere diverso da quello praticato nella sede fisica della farmacia o della parafarmacia. La nota ha chiarito, peraltro, che il titolare di farmacia può vendere on line solamente i medicinali di cui sia già in possesso. Quindi, nel caso in cui sia sprovvisto del medicinale richiesto e proceda ad effettuare l’ordine dal distributore, deve prima prendere in carico il medicinale, entrandone nel materiale possesso, e poi spedirlo al cliente. In caso di inosservanza delle prescrizioni richiamate, la legge prevede severe sanzioni, anche di carattere penale, per i soggetti responsabili. In particolare, è previsto, ai sensi dell’art. 122 del R.D. n. 1265/1934, per i titolari di farmacia e parafarmacia che vendano on line i medicinali non soggetti a prescrizione medica, senza aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente, l’applicazione della sanzione amministrativa da 51,65 a 516,46 euro. Gli stessi soggetti che vendono on line i medicinali soggetti a prescrizione medica sono puniti, ai sensi dell’art. 147, comma 4 bis del D.Lgs. n. 219/2006, con la reclusione sino ad un anno e con la multa da 2.000,00 a 10.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Alla stessa pena soggiace chiunque mette in commercio medicinali per i quali l’autorizzazione non è stata rilasciata o confermata ovvero è stata sospesa o revocata, o medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata. Le pene sono ridotte della metà quando la difformità della composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti e non ha rilevanza tossicologica. Inoltre, ai sensi dell’art. 147, comma 7 bis, del citato decreto, chiunque fabbrica, distribuisce, importa, esporta, commercia e vende a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione medicinali falsificati, nonché esercita attività di brokeraggio di medicinali falsificati, è punito con la reclusione da 1 a 3 e con la multa da euro 2.600,00 euro 15.600,00, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Infine, i soggetti diversi dai titolari di farmacia e parafarmacia che vendano on line i medicinali, sono puniti, ai sensi dell’art. 147, comma 4-ter del D.Lgs. n. 219/2006, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 3.000,00 a 18.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

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