
Fofi: consentito, fino al 4 marzo 2023, l’esercizio della professione di farmacista ai cittadini ucraini
La Fofi informa che il Decreto-Legge 21/2022, contenente misure per fronteggiare la crisi ucraina e in vigore dal 22 marzo u.s., all’art. 34, prevede una deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per i cittadini ucraini che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea (cfr, per la professione di farmacista, Direttiva n. 2005/36/CE).
In base al citato art. 34 – specifica la circolare – le strutture sanitarie interessate (tra cui le farmacie) possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati.
Il CIMEA (Centro di informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), che svolge la propria attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati all’istruzione e formazione superiore italiana e internazionale, ha adottato al riguardo una specifica procedura di riconoscimento, conclude Fofi.