
Gestione ereditaria: un altro (pseudo) problema perchè (… la società tra gli eredi non assume ipso iure la titolarità della farmacia)
Poco tempo fa avete affermato che il direttore responsabile di una farmacia in gestione ereditaria non deve necessariamente essere un farmacista idoneo, chiarendo anche gli articoli di legge ai quali fare riferimento. Anche noi siamo interessati a questo caso perché abbiamo lo stesso problema, ma ci è stato precisato dal nostro Ordine che la tesi contraria si basa sul fatto che con la legge sulla concorrenza la società ereditaria, potendo essere costituita anche da tutti eredi non farmacisti, diventa direttamente titolare della farmacia ed è per questo che deve subito conferire la direzione a un farmacista idoneo.
È un’idea che aveva fatto capolino (ma nulla più…) all’entrata in vigore della l. 124/2017, anche se per la verità sembrava fosse ben presto rientrata. L’idea partiva esattamente dal presupposto descritto nel quesito: considerato che per partecipare a una società titolare di farmacia non è più richiesto ad alcuno, quindi neppure agli eredi di un titolare in forma individuale, alcun requisito professionale, ne deriva che la società per la gestione dell’esercizio formatasi – secondo i principi civilistici – alla data del decesso tra tutti gli aventi causa [quando ovviamente a succedere al titolare premorto siano più di uno] ne assume a quella data stessa anche la titolarità. Di qui l’obbligo già a quel momento di preporre alla sua direzione un farmacista idoneo. La tesi non ha però fondamento. È vero che all’apertura della successione ciascuno degli eredi – a meno che non sia un minore di età ovvero esprima formalmente e tempestivamente la sua volontà di non partecipare all’esercizio collettivo dell’impresa di farmacia – diventa in quanto tale partecipe alla società insorta di diritto tra tutti loro come società di fatto [anche se in qualunque momento successivo regolarizzabile come società di persone o di capitali]; e però, questa non è (ancora) né può essere (ancora) una società cui possa di per sé ritenersi ascritta né ascrivibile la titolarità della farmacia. È infatti necessario a tal fine il perfezionamento di una duplice condizione: da un lato, l’espressione/formalizzazione di una volontà negoziale di ogni erede e/o di tutti gli eredi congiuntamente e/o di loro eventuali aventi causa di partecipare a una società titolare di farmacia, quale ne sia la forma, e, dall’altro, la verifica – inevitabilmente ricorrendo per lo più ad autocertificazioni [rectius: autodichiarazioni] – circa l’insussistenza per ognuno di loro di cause che ne impediscano la partecipazione e pertanto di una delle ipotesi di incompatibilità ora previste negli artt. 7 e 8 della l. 362/91. Si tratta dunque, fino al compimento di tali due condizioni, di una società per la mera gestione provvisoria dell’esercizio caduto in successione e il limite di durata di tale provvisorietà – entro il quale perciò entrambe le condizioni dovranno essere perfezionate – è naturalmente quello della scadenza del sesto mese successivo alla presentazione della dichiarazione di successione perché, tanto per chiarire meglio, i commi 9 e 10 dell’art. 7 della l. 362/91 [pur nel loro orrendo dettato letterale, che è tra i peggiori nella storia del diritto italiano…] sono ancora oggi in vigore, anche se con gli imprescindibili adattamenti conseguenti alla Legge Concorrenza. Beninteso, nessuno vieta agli eredi di formare una società regolare – alla quale quindi, ricorrendone gli altri presupposti, possa legittimamente essere poi assentita l’autorizzazione all’esercizio definitivo della farmacia – anche il… giorno stesso della morte del de cuius. Ma anche in tale evenienza sarà ineludibile che questo loro intendimento sia esplicitato in termini non equivoci in un atto costitutivo/statuto, semplice e lapidario finché si vuole ma tale da non lasciare dubbi sulla loro precisa volontà di formare/regolarizzare una società [di persone o di capitali] che abbia per oggetto esclusivo la gestione della farmacia ricevuta per successione e che contenga perciò anche la dichiarazione di ogni socio circa l’insussistenza di cause ostative alla sua partecipazione. E sarà solo dal riconoscimento della titolarità a favore della società che il direttore responsabile della farmacia sociale dovrà essere un farmacista idoneo, socio o non socio. Prima di allora, lo ribadiamo, potrà anche essere un “semplice” farmacista iscritto all’albo, erede o non erede e, anche qui, socio o non socio. Non ci siamo occupati né del caso in cui al titolare individuale di farmacia subentri per successione un solo soggetto [in qualità di erede, di legatario o sublegatario], né della morte di un socio: il tema infatti era oggi quello del titolo, e quindi le altre due vicende le vedremo in un’altra circostanza. Indubbiamente, la persistente vigenza dei commi 9 e segg. dell’art. 7 della l. 362/91 può agevolare anche la loro analisi, che tuttavia è in ogni caso resa complicata dalla varietà delle implicazioni civilistiche, a loro volta comunque dipendenti dalla varietà delle possibili opzioni degli aventi causa nell’una come nell’altra fattispecie.
(gustavo bacigalupo)