Gli adempimenti fiscali connessi alla presentazione della DCR
Siamo stati da poco riconosciuti titolari di farmacia e vorremmo qualche chiarimento sugli aspetti fiscali della consegna della DCR. Grazie.
È una domanda per la verità frequente anche tra i “titolari di vecchia data”, tant’è che il tema è stato da noi trattato più volte. La farmacia è tenuta ad assolvere a due adempimenti: il primo, puramente formale, introdotto dalla circolare ministeriale n. 74/343246 del 1983, consiste nell’emissione – al momento della presentazione della DCR – di uno scontrino fiscale con la dicitura “corrispettivo non pagato”; il secondo, si traduce nell’obbligo di emettere lo scontrino definitivo all’atto dell’effettivo pagamento da parte dell’Asl, completando in tal modo ai fini dell’iva il ciclo finanziario delle forniture al SSN.
Con questo duplice adempimento la farmacia può del resto beneficiare dell’esigibilità differita dell’iva “contenuta” nella DCR e rinviare quindi il versamento dell’imposta all’effettivo incasso del corrispettivo (anche se Lei è un “fresco” titolare, crediamo abbia ben compreso questo concetto…).
Bisogna però precisare che il momento impositivo ai fini iva – e quindi anche quello dell’emissione dello scontrino “definitivo” – non è rappresentato dagli eventuali accrediti di somme ricevute da istituti bancari o finanziari (come Credifarma) per l’anticipo delle “distinte”, ma soltanto dalle successive ed effettive liquidazioni da parte dell’ente erogatore.
Chiariamo anche, se è davvero necessario, che l’importo da battere sugli scontrini è il valore esposto nella “distinta” nel campo “TOTALE” (quindi al lordo delle trattenute Enpaf, sindacali e convenzionali) e non quanto indicato nel campo “importo da liquidare”, che rappresenta la somma di quel che verrà nel concreto percepito: tali trattenute costituiscono, infatti, un costo da contabilizzare nel conto economico, anche se per esigenze di semplificazione vengono riscosse in occasione della liquidazione della “distinta” senza per questo, però, ridurre né l’imponibile, né l’iva.
Per praticità è tuttavia consigliabile “rinunciare” – con riguardo, s’intende, al solo ammontare delle trattenute – all’esigibilità differita con il conseguente versamento (anche) dell’iva contenuta in questa modesta somma prescindendo dall’effettivo incasso, e dunque, in sostanza, battere gli scontrini [quello “da liquidare” prima, e quello “definitivo” poi] per il solo importo indicato nel campo “importo da liquidare”, naturalmente corrispondente a quanto in realtà percepito.
(roberto santori)