I CO.CO.CO. e la privacy

Sulla vs news del 6 giugno vorrei chiedere se anche i co.co.co. rientrano in quel contesto o se, per la natura del rapporto di collaborazione, non possono essere autorizzati al trattamento di dati personali.

È un “seguito” alla nostra news appunto del 6 giugno u.s.: “Anche i dipendenti e collaboratori della farmacia vanno censiti nei moduli privacy”.

Dunque, i collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co.co.co.) – pur rappresentando una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente [dato che godono di una piena autonomia operativa, così escludendo ogni vincolo di subordinazione] – rientrano comunque nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il titolare della farmacia.

Sono pertanto funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del “committente”, cui viene riconosciuto un potere di coordinamento dell’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale.

Se è vero quindi che il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della “commessa”, è scontato che sarà il “committente” a fornirgli tutta la strumentazione necessaria – evidentemente aziendale – così garantendogli potenzialmente l’accesso ai dati sensibili tutelati dalla normativa Privacy.

Insomma, anche il co.co.co. – come del resto già rilevato nella nostra news precedente – dovrà essere censito, quantomeno per evitare di incorrere in sanzioni magari rilevanti.

E’ certo comunque che dobbiamo un po’ tutti abituarci a “maneggiare” la privacy [anche se forse l’intera vicenda potrà nel tempo calare di interesse…] secondo le indicazioni di cui disponiamo in questo momento e secondo quelle che via via giungeranno dal Garante.

Peraltro, come si è visto, non abbiamo parlato di adempimenti particolarmente onerosi.

(federico mongiello)

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