Il cartello stradale “indicatore” della farmacia
In seguito ad alcune modifiche della viabilità, raggiungere la mia farmacia è diventato più complicato data la presenza di alcuni importanti sensi unici.
Vorrei pertanto installare delle indicazioni stradali ma tenendo conto delle norme, se ci sono, che le disciplinano.
Il primo principio cui è necessario guardare è quello espresso nell’art. 25 del nuovo Codice deontologico secondo il quale i cartelli indicatori – finalizzati esclusivamente, si badi bene, a indicare “la direzione e la distanza per raggiungere la farmacia” – possono essere installati solo “nell’ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica”.
Una volta verificato che sia possibile procedere all’installazione nel rispetto di questa disposizione, non Le resterà che rivolgersi direttamente all’amministrazione comunale, come previsto nell’art. 37, comma 1, del Codice della Strada [d.lgs. 285/1992], che infatti così dispone: “l’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all’uso pubblico e sulle strade locali;
d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune”.
I cartelli stradali puramente “indicatori” della farmacia, insomma, non hanno altre regole particolari da osservare.
(alessia perrotta)