Il Consiglio di Stato “boccia” il provvedimento ministeriale sulle sanzioni in caso di rifiuto di pagamenti mediante carta di credito

Come si ricorderà, il decreto legge 179/2012 (il c.d. “decreto Crescita”) ha introdotto – con decorrenza dal 30 giugno 2014 – l’obbligo per chi vende prodotti, quindi anche per le farmacie, ovvero eroga servizi (professionali e non) di accettare i pagamenti anche con carta di credito e/o di debito.
In seguito, la legge di Bilancio 2016 ha previsto che le sanzioni per la violazione della detta normativa dovessero essere determinate da un apposito Decreto dei Ministeri di Sviluppo Economico e dell’Economia.
Tali Dicasteri, da parte loro, nel testo del Decreto trasmesso al Consiglio di Stato (per il parere previsto dalla legge) hanno ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la disposizione prevista dall’art. 693 del codice penale secondo cui: “chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro”, riducendo nel contempo la soglia di accettazione del pagamento effettuato con carta da 30 a 5 Euro.
Ma oggi il quadro muta ulteriormente perché il CdS – con il parere n. 01446/2018 del 1 giugno u.s. – contesta l’applicazione anche nel caso di specie dell’art. 693 c.p., mancando nel provvedimento la previsione di una specifica sanzione che faccia capo appunto alla norma suindicata (un’eccezione che francamente sembra ispirata a eccessivo formalismo).
Il Decreto interministeriale proposto è stato dunque in sostanza “bocciato” dal CdS, e quindi – finché il testo non cambierà – in caso di mancata osservanza dell’obbligo di accettare i pagamenti anche con carta di credito e/o di debito [purché, s’intende, l’importo sia superiore al “vecchio” limite di 30 euro] non sarà applicabile a carico del trasgressore nessuna sanzione.

(matteo lucidi)

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