Il divieto di concorrenza e l’apertura di una parafarmacia
Mi riferisco al Suo commento del 18 ottobre sui diritti e obblighi di chi acquista una farmacia, e in particolare vorrei sapere se il venditore può aprire una parafarmacia oppure se per cinque anni gli è vietato anche quesito.
Per comodità di chi legge, ricordiamo anche in questa circostanza che per l’art. 2557 del cod.civ. il trasferimento a titolo oneroso o gratuito [o di conferimento in società] di un’azienda individuale, quindi anche di una farmacia, importa a carico del cedente – a meno che il contratto non disponga altrimenti – anche il divieto di concorrenza.
Esattamente, il comma 1 della citata norma civilistica gli impone di “astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta”, precisando nel comma 2 che “il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento”.
In assenza quindi di una norma pattizia che preveda espressamente una disciplina diversa da quella codicistica [che tuttavia, quanto alla durata del divieto, può essere evidentemente modificata solo in favore del cedente, con la previsione dunque di un periodo inferiore a cinque anni], sarà il giudice di merito a valutare nella singola fattispecie se l’attività commerciale che l’alienante abbia in ipotesi avviato successivamente alla cessione si ponga o meno in termini concorrenziali con quella ceduta [sia cioè “idonea a sviare la clientela” di quest’ultima] “per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze”.
Ribadendo quanto rilevato la volta scorsa [a proposito di pianta organica, sede farmaceutica e distanza legale] circa la difficile configurabilità di un’inosservanza del divieto di concorrenza da parte di chi, avendo ceduto una farmacia, voglia aprirne un’altra, le cose potrebbero stare diversamente – ma il condizionale è d’obbligo – se invece l’alienante optasse [come ipotizza il quesito] per l’apertura di una parafarmacia, specie ad esempio se a ridosso della farmacia appena ceduta.
Infatti, nonostante la sovrapponibilità di parafarmacie a farmacie solo quanto ad alcuni comparti merceologici – SOP e OTC ma anche altro – e la loro pertinenza a settori ontologicamente e giuridicamente ben diversi [comune commercio per le parafarmacie e tutela della salute per le farmacie], il libero esercizio della parafarmacia potrebbe nel concreto creare proprio quelle condizioni idonee, “per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze”, a “sviare la clientela”, anche se naturalmente solo in parte, della farmacia oggetto di cessione.
Sono vicende magari non troppo edificanti e di dubbia utilità anche per l’alienante, ma sono già accadute e altre ne accadranno.
(gustavo bacigalupo)