Il nuovo amministratore della società risponde (penalmente) anche per gli omessi versamenti delle imposte riconducibili al predecessore
[e quindi anche se non ha sottoscritto la relativa dichiarazione …]
L’art. 10-ter del D.lgs. 74/2000 dispone che “(è) punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta” [sottolineatura nostra].
Ora, per una società – anche titolare di farmacie, ovviamente – il “chiunque” in questione è/sono evidentemente colui/coloro che ha/hanno la rappresentanza legale della società stessa.
Ebbene, di recente la Terza Sez. Penale della Cassazione (sent. n. 18.834 del 19/04/2017) – confermando peraltro un orientamento su questo aspetto consolidato – ha stabilito che si rende responsabile del reato l’amministratore in carica al momento in cui scade il termine di versamento, anche se la relativa dichiarazione annuale era stata sottoscritta dal suo predecessore.
E infatti “nel caso di successione nella carica di amministratore di società/legale rappresentante in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l’adempimento dell’obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per i reati tributari connessi all’omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della stessa […]e ciò sul rilievo dell’assenza di compimento del previo controllo di natura prettamente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali che comporta la responsabilità quantomeno a titolo di dolo eventuale.
Tanto più – continua la Suprema Corte – “il debito fiscale non era remoto e/o occulto, perché esposto nella dichiarazione presentata […], poiché si trattava dell’Iva dovuta sulla base dell’ultima dichiarazione e, quindi, era sufficiente, prima di assumere la carica di amministratore (pochi giorni dopo), di chiedere in visione la dichiarazione e l’attestato di versamento all’erario dell’iva a debito per adempiere nel termine stabilito al pagamento dell’obbligazione tributaria.
Insomma, per il nuovo amministratore sarebbe stato agevole verificare il puntuale adempimento dell’obbligazione tributaria ed evitare così il perfezionamento del reato.
La pronuncia si chiude con un assunto che suona quasi come una “raccomandazione” a tutti coloro – e, come sapete, le società titolari di farmacia sono ormai numerosissime e ancor più, quindi, sono i loro amministratori – che si trovano (o si troveranno) nella stessa situazione: “(v)a dunque, ribadito, il principio secondo cui l’assunzione della carica di amministratore, per comune esperienza, comporta una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, ove ciò non avvenga, risponde dei reati tributari in materia di mancato versamento di imposte, colui che subentra nella carica sociale/legale rappresentanza in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta, in quanto con l’assunzione della carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.”
Massima attenzione, dunque.
(stefano civitareale)