Il nuovo arredamento e/o l’assunzione del personale tra il 2018 e il 2019

La Legge di Stabilità 2019, tra i tanti interventi su cui stiamo cercando di intrattenervi via via che si perfezionano, abolisce di fatto (con il 31 dicembre 2018) la famosa ACE [aiuti crescita economica] che notoriamente riduce l’imponibile fiscale degli incrementi del patrimonio.

Non è allora opportuno procedere a prelievi di denaro entro la fine dell’anno, trasferendoli dunque in sostanza dal conto della farmacia a quello personale, se non evidentemente quando un’operazione del genere si riveli strettamente necessaria.

Se si può, insomma, è bene rinviare il prelievo nel 2019.

Per sostituire nel concreto questa agevolazione, però, il Parlamento ha previsto una particolare normativa per l’acquisto di strutture nuove e per nuove assunzioni di personale.

Ora, è noto che la tassazione delle società di capitali, srl e spa, è del 24% del reddito, ma sugli utili distribuiti successivamente al 2018, e di competenza dall’anno d’imposta 2018, grava un’imposizione a carico del socio del 26%.

Per spingere le imprese verso nuovi investimenti in strutture e assunzioni di unità lavorative è previsto che dal 2019 il reddito sulle società [l’IRES, come sappiamo] scenda dal 24% al 15% per la parte di reddito appunto corrispondente agli utili reinvestiti, quelli cioè destinati a incrementare proprio i beni strumentali [esclusi però in ogni caso gli immobili e le vetture] e/o le spese complessivamente sostenute per il personale dipendente.

La stessa agevolazione è comunque contemplata anche per le imprese individuali e per le società di persone [come sas e snc], che pagano l’irpef, purché però – attenzione – esse siano in contabilità ordinaria: l’agevolazione consiste nel ridurre di nove punti le aliquote irpef partendo da quella più elevata, che perciò scenderebbe dal 43% al 34%.

Possiamo quindi concludere, almeno in questa prima approssimazione, suggerendo – quando ovviamente sia opportuno o necessario – l’assunzione di personale da gennaio 2019 e inoltre, quanto agli acquisti di nuove strutture, il ricorso a un accordo preliminare con il fornitore che preveda sia il versamento di un acconto non inferiore al 20% del prezzo complessivo dell’acquisto entro dicembre 2018 e sia l’allestimento della “nuova farmacia” entro giugno 2019.

In questo modo non si perderebbero in sostanza neppure i vantaggi del superammortamento del 130%.
Attenzione dunque ai tempi.
(franco lucidi)

CORRELATI