In farmacia no pubblicità a studi medici nè viceversa

È consentito a un centro medico ospitare la pubblicità di una farmacia, tenuto conto che è sicuramente vietato il contrario?

 

Vediamo prima il testo delle due disposizioni del nuovo Codice deontologico che disciplinano questi aspetti: si tratta dei commi 2 e 3 dell’art. 23.

  1. Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni sanitarie o di strutture sanitarie.
  2. Il farmacista non può accettare né proporre l’esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla propria farmacia ovvero all’esercizio di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali. Qualora il direttore o il farmacista responsabile non riescano a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà della farmacia o dell’esercizio di vicinato hanno il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine. Vengono in pratica replicati i precetti contenuti nell’art. 20 del Codice precedente, con qualche opportuna precisazione ulteriore. Ma, come si vede, il divieto – considerando evidentemente la sola posizione della farmacia, e quindi prescindendo dalle eventuali conseguenze (anche sul piano deontologico) per il titolare del centro medico – riguarda l’una e l’altra vicenda, e dunque sia la farmacia quando “ospiti” la pubblicità di un centro medico e sia il centro medico quando “ospiti” la pubblicità di una farmacia.

(fernando marinelli)

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