Iper ammortamento: gli attesi (positivi) chiarimenti del Ministero

Con la Circolare n. 177355 del 23 maggio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico illumina finalmente le “zone d’ombra” che aleggiavano intorno al tema dell’iper ammortamento – quello che, come noto, permette al contribuente di ammortizzare i beni oggetto dell’agevolazione nella misura del 250% del costo di acquisizione – con particolare riguardo alle categorie di beni agevolabili e al requisito dell’interconnessione.
Chiarisce in primo luogo il Dicastero che “la norma agevolativa non contempla alcuna preclusione di tipo soggettivo per le imprese operanti nel settore del commercio, così come, in via generale, per tutte le imprese la cui attività si sostanzi nella produzione di servizi” e perciò deve naturalmente essere ricompresa anche la farmacia.
Sono in ogni caso inclusi nell’agevolazione anche i “distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande”, in sostanza, le vending machines e dunque sia i distributori automatici che i magazzini automatizzati, peraltro indicati espressamente nell’allegato A della l. 232 del 2016.
Tuttavia, questi cespiti devono soddisfare il requisito dell’interconnessione [che, lo ricordiamo, è lo scambio di informazioni tra una macchina riconoscibile in rete con altri sistemi interni o esterni all’azienda basato su protocolli di comunicazione standard], sia in uscita (comunicando, ad esempio, lo stato dei componenti della macchina, la contabilità, la quantità dei prodotti o altre informazioni), che in entrata (ricevendo, poniamo, istruzioni anche da remoto). La Circolare avverte però che “in generale, solo i distributori automatici di nuova generazione presentano caratteristiche tecnologiche tali da soddisfare potenzialmente le condizioni poste dalla normativa”, per cui è necessaria un’autocertificazione del legale rappresentante dell’azienda acquirente per acquisti non superiori ad € 500.000 che attesti le dette caratteristiche, ovvero una perizia tecnica giurata di un ingegnere o di un perito industriale per importi superiori.
Infine, attenzione, il Dicastero precisa che le imprese – che durante il 2017 non avevano (erroneamente) ritenuto consentito il ricorso all’iper ammortamento che invece si sia rivelato/si riveli applicabile proprio per effetto delle precisazioni contenute nella Circolare ministeriale – potranno procedere al recupero della quota di iper ammortamento relativa al 2017, sia pure a decorrere dall’anno d’imposta 2018.
Come si vede, sono in sostanza chiarimenti di segno positivo anche per le farmacie.
(matteo lucidi)

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