
La contravvenzione a una farmacia per la vendita di farmaci online (…mediante l’utilizzo di un indirizzo web diverso da quello utilizzato)
Gestisco un sito online e vorrei un Vs parere su questa multa che mi hanno irrogato i NAS, perché in tutta franchezza non ero al corrente della normativa che i NAS menzionano.
Premesso che la contravvenzione è stata elevata dai NAS per violazione dell’art. 112-quater, comma 3, del d.lgs. 219/2006, per aver utilizzato – nel commercio online di SOP e OTC – un indirizzo web diverso da quello autorizzato, non c’è dubbio che le evoluzioni del mercato abbiano bensì aperto la strada alla sperimentazione di nuovi canali di vendita, ma questo non è sufficiente per affermare o credere che vi sia una piena libertà nella scelta di essi. Come è agevole rilevare dal testo dell’articolo, l’autorizzazione ex art. 112-quater – rilasciata dall’Autorità competente – Le ha consentito lo sfruttamento della vendita telematica ma vincolandola all’indirizzo dell’unico sito web da utilizzare per la commercializzazione. Tale indirizzo web, come ha spiegato il Ministero della Salute con nota del 10.5.2016, è strettamente correlato alla sede “fisica” che dispensa medicinali e deve riportare tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni citate che permettono l’identificazione esatta della farmacia o parafarmacia. Il Ministero ha anche chiarito che non è dunque consentito l’utilizzo di siti web intermediari, piattaforme per l’e-commerce (marketplace) ovvero applicazioni mobili per smartphone o tablet (APP), funzionali alla gestione online dei processi di acquisto, in quanto la vendita online è appunto permessa soltanto ai soggetti autorizzati. La ratio dell’assunto va ravvisata nel presunto [è la classica presunzione che non ammette prova contraria perché è quella ispiratrice dell’intervento legislativo] contrasto dell’utilizzo di piattaforme tecnologiche diverse da quelle espressamente autorizzate con il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini, sancito dall’art. 15 della L. n. 475/1968. In particolare, è stato ritenuto che i siti web intermediari non garantirebbero la riconducibilità al soggetto autorizzato, quel che invece almeno in astratto assicurerebbe l’elenco predisposto e pubblicato sul portale del Ministero.
(federico mongiello)