
La costituzione della società se uno dei covincitori è gravemente infermo
Siamo risultati assegnatari di una sede ma uno dei soci non si sente ora in grado di proseguire perché gravemente malato. Se non costituiamo la società come è necessario per avere la titolarità, decadiamo dall’assegnazione?
Alla domanda, almeno negli stretti termini in cui Lei la pone, non può darsi purtroppo che una risposta affermativa, perché laddove uno dei soci – per un qualunque motivo, anche se concernente seriamente la salute – non partecipi alla formazione della società con gli altri co-assegnatari, la compagine decade in blocco dall’assegnazione della sede, e questo sia nell’ipotesi in cui [come dovrebbe essere nel vs. caso] la titolarità sia conferita alla società come tale, come anche in quella del riconoscimento del diritto di esercizio pro quota a tutti i componenti la formazione vincitrice.
Ma per la verità in questa vs. specifica vicenda le cose potrebbero/dovrebbero andare diversamente dato che, almeno per quel poco che si può cogliere dal quesito, non sembra possano sorgere difficoltà a costituire – tra tutti voi – la società di persone o di capitali che dovrà assumere la titolarità della farmacia [o che semplicemente dovrà gestire l’esercizio], anche se per motivi intuibili sarebbe preferibile ricorrere a una srl o, meglio ancora, a una sas.
Successivamente, magari il… giorno dopo il formale assentimento della titolarità, potreste infatti porre in essere, e anche qui senza apparenti ostacoli di alcun genere, tutte le formalità previste dall’atto costitutivo/statuto per il caso di recesso, che qui andrebbe pertanto regolato con una disciplina statutaria articolata ad hoc e dove il socio legittimato a recedere sarà/è ovviamente il farmacista in gravi condizioni di salute.
Oppure, potrete convenire – e perfezionarla, in tale evenienza, anche prima del decorso del triennio – la cessione della sua quota a uno degli altri soci.
In questa fattispecie di sopravvenuta incapacità di un socio, come del resto pure in quella di sua premorienza, la legge [art. 11, comma 7, Decreto Crescitalia] consente infatti di ridurre la compagine sociale anche nel corso del triennio senza nessun rischio di vedersi dichiarare decaduti dalla titolarità.
La questione potrebbe forse essere meritevole di qualche ulteriore approfondimento, ma probabilmente può essere sufficiente ribadire che la strada maestra che potete/dovete serenamente percorrere – perché sarebbe inutilmente pregiudizievole per voi perdere tutto dinanzi a ostacoli agevolmente superabili – è quella di proseguire in una formazione composta da tutti i covincitori l’intero iter che deve condurvi al conseguimento della titolarità della farmacia [non importa come sia riconosciuta nella vs. regione], per poi optare per l’una o l’altra delle soluzioni indicate.
Naturalmente, tenuto anche conto che il famoso certificato di “sana e robusta costituzione fisica” è stato da tempo circoscritto alla sola attività sportiva o giù di lì, potrete anche mantenere in vita la società [così come è stata formata] per tutto il tempo che – salvo il rispetto delle disposizioni statutarie – riterrete opportuno o che vorrete in prosieguo convenire.
È un percorso che non implica sotto alcun aspetto oneri insostenibili per nessuno di voi, e d’altra parte è possibile sottrarre interamente il socio affetto da malattia [ricorrendo, ad esempio, al rilascio di una procura speciale] alla partecipazione personale al rogito costitutivo della società (e alle numerose formalità burocratiche che ne conseguono) e anche escludere per statuto qualsiasi sua prestazione nella società e/o nella farmacia sociale.
Non vediamo ragioni, insomma, per considerare addirittura ineluttabile – come parrebbe da quel che dite – la decadenza della vostra compagine dall’assegnazione della sede.
(gustavo bacigalupo)